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Anf. Assegni familiari dal 2019

Prendendo spunto dal Tavolo Tecnico Presso Direzione Centrale Inps del 22.01.2020 si riassume quanto previsto attualmente per la richiesta di assegni familiari - A.n.f..

Dal 1° aprile 2019 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica secondo appositi canali appositamente predisposti, restano esclusi da questo provvedimento gli Anf per i soli operai agricoli che dovranno continuare ad effettuare la richiesta tramite il modello cartaceo “ANF/DIP” (cod. SR16).

I canali e le modalità per poter richiedere gli assegni familiari, o per effettuare variazione sulla richiesta, sono i seguenti:

  • dal lavoratore, tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di PIN dispositivo, SPID (almeno livello 2) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • dai Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • dal datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente seguendo le indicazioni previste dal comma 1, art. 1 della L. n. 12/1979, quindi tramite i Consulenti del Lavoro.

Si rammenta che il lavoratore è tenuto a comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, e che quando un figlio raggiunge la maggiore età durante il periodo di validità di una domanda di ANF regolarmente accolta, non occorre presentare una nuova istanza perché l’INPS ne terrà conto automaticamente in fase di lavorazione della stessa.

Fino al mese di aprile 2020 il limite massimo per gli arretrati è fissato a 3.000 euro, e questo per permettere il consolidamento e assestamento del nuovo sistema di presentazione delle domande di assegni familiari.

I lavoratori part-time con all’attivo più rapporti di lavoro devono prestare attenzione alle richieste effettuate, e alla percezione dell’assegno. La responsabilità di un eventuale maggiore importo percepito ricade infatti su di essi. Ad oggi l’Inps non ha previsto un sistema che permetta di evitare il rischio di pluri-ricezione di Anf.


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