Il c.d. “Decreto Omnibus” prevede l’erogazione di una indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti, definito anche “Bonus Natale”, pari a 100 € per l’anno 2024, al ricorrere di particolari requisiti e condizioni.
In particolare, per poter essere beneficiari del suddetto importo, sono necessari i seguenti presupposti:
- Il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 €;
- Il lavoratore deve avere fiscalmente a carico sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, che almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Qualora manchi l’altro genitore o non abbia riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, è sufficiente che il lavoratore abbia fiscalmente a carico soltanto il figlio. Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato (ferma restando la condizione che il lavoratore abbia almeno un figlio a carico) anche per i casi in cui il soggetto fiscalmente a carico sia invece costituito da una delle due parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso);
- l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro;
- Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Di seguito si elencano alcuni ulteriori dettagli del Bonus in oggetto:
- è previsto che la misura dell’indennità sia proporzionalmente ridotta qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno (Bonus Natale = 100 € diviso 12, per i mesi di lavoro);
- L’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ed è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità;
- Il datore ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.