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Bonus Iolavoro

L'inps ha pubblicato la circolare n. 124 , con cui rende a tutti gli effetti utilizzabile l'incentivo, cosiddetto Bonus, Iolavoro.

Ricordiamo che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati, con esclusione del settore domestico.

Le modalità di assunzione che danno diritto al bonus sono:

le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato
instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro, riproporzionata in caso di part-time.

 

Lavoratori per i quali spetta il Bonus Iolavoro:


L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52 citato, sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

Si rammenta che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 

Come per la maggioranza degli incentivi previsti in ambito lavorativo, si ricorda che il Bonus Iolavoro è concesso a fronte del rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

 


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