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L'art. 2 del DL n. 21/2022, cd. Decreto Ucraina, dispone che:
"Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
In buona sostanza, il predetto intervento normativo ha previsto che, per l'anno 2022, i datori di lavoro possano corrispondere ai propri dipendenti dei buoni carburante che risultano non imponibili fiscalmente fino al valore di 200 €.
Tale valore si somma alla tipica esenzione prevista per i fringe benefit, tornata al regime di esenzione nei limiti di 258,23 € annui.
Ad oggi, pertanto, i datori di lavoro hanno facoltà (e non obbligo) di corrispondere:
Si specifica che gli enti competenti devono ancora fornire i necessari chiarimenti sulla questione, tra cui la conferma della non imponibilità anche contributiva dei buoni carburante e i risvolti in caso di superamento del limite di 200 €.
Novembre 18, 2024