L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 35/E contenente alcuni fondamentali chiarimenti in materia di fringe benefit per l’anno 2022.
Oltre ad alcune importanti precisazioni, preme notare il capovolgimento di alcuni orientamenti ormai consolidati.
Nel dettaglio, con riferimento alle tipologie di fringe, la Circolare indica che:
- alle tipologie di fringe benefit del 2022, sono da includere anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In particolare, sono compresi i rimborsi per:
a) le utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che tali individui ne sostengano effettivamente le spese;
b) le utenze per uso domestico, intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei coniuge/familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la spesa. In tale ultimo caso, il locatore non potrà chiedere a sua volta l’agevolazione sulla spesa, poiché sostenuta dal locatario.
- Il datore di lavoro che procede al rimborso deve acquisire e conservare la documentazione che attesta le utenze, o in alternativa una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui vengano dichiarati dal lavoratore gli elementi necessari per identificare la spesa (numero/i della fattura, l’intestatario, tipologia di utenza, importo, data e modalità di pagamento). In ogni caso, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le fatture oggetto di rimborso non siano già state rimborsate, totalmente o parzialmente (anche presso altro datore di lavoro);
- Il lavoratore deve necessariamente conservare la documentazione oggetto di rimborso. Viene specificato, inoltre, che sono rimborsabili anche le fatture che saranno emesse nell’anno 2023, purché riguardino i consumi effettuati nell’anno 2022.
Mentre, con riferimento ai limiti di esenzione, è specificato che:
- qualora in sede di conguaglio il valore del fringe erogato sia superiore al limite di 600 €, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore a detto nuovo limite (il valore totale diventa quindi completamente imponibile).
Da ultimo, con riferimento al bonus carburante, è chiarito che:
- il bonus di 200 € è ulteriore rispetto al nuovo limite fringe di 600 €, e che, pertanto, per ogni lavoratore è possibile (ma non obbligatorio) raggiungere un valore di 200 € per uno o più buoni benzina ed un valore di 600 € per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), per un totale di 600 + 200 €;
- se il valore erogato è superiore a 200 €, concorre interamente a formare il reddito e deve essere assoggettato alla tassazione ordinaria, anche in presenza di sostituzione del premio di risultato.