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Il nuovo contratto di rioccupazione

Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto decreto “Sostegni-bis”, ha introdotto il nuovo contratto di rioccupazione, ovvero una nuova misura sperimentale, e non strutturale, valida per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Il contratto di rioccupazione, nello specifico, consiste in un contratto a tempo indeterminato, destinato ai datori di lavoro privati, volto a stimolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati tramite l’abbattimento del costo del lavoro per la relativa assunzione, in un’ottica di ripresa economica.

L’Inps, con messaggio del 09 settembre 2021, è intervenuto per dettare le necessarie istruzioni operative e per chiarire alcune incertezze. Tuttavia, si chiarisce che permangono alcuni dubbi di tipo operativo non trascurabili, in particolar modo con riferimento alla stipula del necessario progetto individuale per la corretta attuazione dello strumento.

Con il nuovo contratto di rioccupazione il datore di lavoro potrà assumere lavoratore disoccupati, beneficiando di uno scontro contributivo totale, nel limite di 6000 € su base annua (con esclusione del premio Inail), per il limite massimo di un anno, riparametrato su base mensile.

Le specifiche condizioni, per godere del suddetto beneficio, sono le seguenti:

  •  Assunzione di lavoratore che deve trovarsi in stato di disoccupazione, ossia che abbia dichiarato, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
  •  Stipula di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo, a cui il lavoratore deve dare il consenso scritto;
  •  Il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Alcuni ulteriori chiarimenti:

  •  Al termine del periodo di inserimento di 6 mesi, in caso di mancato recesso con regolare preavviso, di una delle due parti, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Resta inteso che il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento e il licenziamento individuale o collettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, e con lo stesso livello di inquadramento, comportano la revoca dell'agevolazione e il recupero di quanto già fruito, mentre in caso di dimissioni da parte del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto;
  •  Come di consueto, il diritto alla fruizione dell’incentivo in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell’articolo 31 del D. Lgs n. 150/2015;
  •  I datori di lavoro beneficiari sono quelli privati, ivi compresi quelli classificati non come imprenditori, come, ad esempio, gli studi professionali, le associazioni o le fondazioni. Restano esclusi, invece, le Pubbliche Amministrazioni, i datori di lavoro domestici, quelli agricoli e le imprese bancarie e del settore assicurativo.

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