+39 030 242 4161 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
+39 030 242 4161 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Oltre alla L. di Bilancio per il 2026, oggetto di prossimi e appositi approfondimenti da parte dello Studio, è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Di seguito si illustrano i punti salienti dell’intervento normativo, utili per le aziende clienti.
Premialità alle imprese virtuose in ambito infortunistico.
Si autorizza l’INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Sono però escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutto ciò implicherà la riduzione dei contributi anti-infortunistici, e quindi del costo del lavoro, per i datori di lavoro che ottemperano pienamente alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in modo proattivo, e che non hanno avuto infortuni sul lavoro.
Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità.
L’iscrizione – oggi già possibile per le aziende agricole - viene subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. Si prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.
Istituzione del badge di cantiere.
Si obbligano le imprese operanti in specifici settori (imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato) a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.
Si eleva dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente- finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Si prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Si specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Vengono inseriti anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.