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Lo Stato, facendo fronte all’emergenza Coronavirus, ha previsto un momentaneo alleggerimento delle condizioni previste per l’istituzione dello Smart working (o lavoro agile) nelle zone a rischio in modo tale da agevolare le aziende, non bloccare quando possibile l’attività lavorativa e contrastare la diffusione del virus.
Si ritiene opportuno quindi in questo momento suggerire ai clienti l’adozione di questo importante strumento.
Preme ricordare che il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
- esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoro agile non è un'autonoma tipologia contrattuale, ma una forma di organizzazione e di svolgimento dell'attività lavorativa attivata tramite un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore.
Nelle aree considerate a rischio contagio può essere applicato automaticamente il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, con semplificazione degli adempimenti previsti in materia.
Ricordiamo quanto previsto in termini di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è responsabile della salute dei dipendenti in smart working come previsto dal D.Lgs n. 81/2008.
Per dovere di precisione si comunica che le zone a rischio sono i comuni o aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.
Nello specifico hanno questa possibilità i datori di lavoro aventi sede legale o operativa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori dai suddetti territori.
In termini più generali lo Studio consiglia che ciascuna azienda contatti il proprio medico competente, laddove previsto, al fine di farsi assistere nella gestione di questa particolare situazione sanitaria, per tutelare i lavoratori e fornire chiarimenti, a questi ultimi, sui comportamenti preventivi da adottare sul luogo di lavoro, tenendo conto anche di quanto previsto dal Ministero della Salute.
Inoltre, stante il diffondersi del COVID-19 e delle conseguenze ad esso connesse, si ritiene consigliabile che le aziende provvedano ad una verifica della adeguatezza del proprio DVR (Documento di valutazione dei rischi).
Vi terremo aggiornati su ulteriori provvedimenti sperando l’emergenza rientri nel più breve tempo possibile.
Novembre 18, 2024