+39 030 242 4161 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Decreto Cura Italia. Ammortizzatori sociali (Cassa integrazione ordinaria e in deroga, fondi bilaterali) e premio ai dipendenti.

Si pubblica la seconda sintesi sui provvedimenti previsti dal recente Decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020.

In linea di massima il decreto estende le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutti i datori di lavoro e a tutto il territorio dello Stato, con delle specifiche esclusioni (settore domestico per cui si rimanda alla Naspi o al futuro Reddito di ultima istanza).

La normativa inoltre alleggerisce una serie di limitazioni previste per l’ottenimento dello strumento di integrazione salariale.

Resta inteso che gli strumenti di cui alla presente circolare sono ottenibili unicamente in favore dei lavoratori dipendenti, sono pertanto esclusi collaboratori (co.co.co.), tirocinanti e soci dell’azienda.

Si chiarisce che, per avere un quadro definitivo, risultano necessarie ulteriori circolari da parte degli enti coinvolti, tra cui l’Inps e le regioni.

 

CORONAVIRUS – CIGO

 

I datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione di CIGO (cassa integrazione ordinaria) e assegno ordinario (FIS o altri Fondi di solidarietà), che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al reddito, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori per i quali si possono chiedere le prestazioni di sostegno al reddito in esame (operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti l'intervento alla data del 23 febbraio 2020, senza alcun requisito in merito all’anzianità effettiva.

Si chiarisce che i periodi di integrazione salariale concessi con causale "Emergenza COVID-19" non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata della normale cassa integrazione, ma costituiscono un periodo a sé stante.

I trattamenti in questione, su istanza del datore di lavoro, potranno essere erogati direttamente al lavoratore dall'INPS, ma sono necessarie ulteriori indicazioni da parte dell’Ente. Resta ferma la possibilità di anticipare l’indennità da parte del datore conguagliando il credito verso l’ente tramite F24.

 

CORONAVIRUS – CIGD

 

Le Regioni e Province Autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (ed esclusi i datori di lavoro domestico) per i quali non trovano applicazione le tutele di cui sopra (CIGO e FIS), o le tutele previste dai fondi bilaterali, possono riconoscere trattamenti di Cassa Integrazione In Deroga (CIGD) per la durata della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il periodo di concessione del trattamento decorre dal 23 febbraio 2020 ed è limitato ai dipendenti già in forza alla medesima data. Il periodo di durata della CIGD non può essere superiore a 9 settimane. L’Inps provvede al pagamento diretto.

Si resta in attesa di apposita ordinanza da parte delle Regioni.

 

CORONAVIRUS – FONDI BILATERALI

 

Per alcuni settori, come ad esempio quello dell’artigianato (Fondo FSBA), sono previsti specifici fondi che intervengono per fornire gli ammortizzatori sociali.

Il decreto Cura Italia, anche in questo caso, permette una domanda retroattiva dal 23 febbraio 2020, per un massimo di 9 settimane, limitata ai dipendenti già in forza alla medesima data. Resta inteso che i dipendenti per cui è possibile richiedere l’ammortizzatore, sono quelli previsti per la CIGO. Il fondo provvede al pagamento diretto.

 

 

 

CORONAVIRUS – 100 € PER I LAVORATORI DIPENDENTI

 

Il recente decreto ha previsto un premio di 100 € per i lavoratori dipendenti che hanno lavorato nella sede aziendale durante il mese di marzo.

Il premio è erogato ai dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 €, ed è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella suddetta sede.

Il pagamento sarà effettuato dal datore di lavoro a partire dal mese di aprile, ma non essendo a carico dello stesso, sarà recuperato tramite conguaglio in f24.

 


Ultime notizie