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Decreto Cura Italia. I congedi

Si fornisce una prima sintesi di alcuni dei provvedimenti previsti dal recente Decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020 in seguito all'emergenza Corona virus (covid-19).

Nei prossimi giorni, in attesa di aggiornamenti e specifiche dagli enti predisposti, si specificheranno le ulteriori misure previste dal decreto.

 

CORONAVIRUS – PERMESSI L. 104

 

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 dispone che:

il numero dei giorni di permesso mensile retribuito della Legge n. 104/1992 (pari a 3) è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

In totale, pertanto, i lavoratori interessati possono godere di 18 giorni di permesso retribuito totali, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.

Hanno diritto ai permessi mensili retribuiti i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, purché siano, rispetto al disabile grave,

- coniuge/parte di un'unione civile,

- convivente;

- parenti/affini entro il secondo grado (genitori compresi),

- parente/affini entro il terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancati.

I medesimi permessi spettano, inoltre, al lavoratore con handicap maggiorenne in condizioni di disabilità grave.

Si resta in attesa di ulteriori indicazioni fornite dall'istituto, attualmente non sembra in ogni caso essere modificata la modalità di richiesta dei congedi parentali.

In particolare, si ritiene confermato che:

  • il lavoratore sia tenuto ad inviare domanda all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dei servizi on line presenti sul portale dell'Istituto, del Contact center o degli intermediari/enti di patronato;
  • i permessi siano retribuiti in misura intera a carico dell'INPS.

 

CORONAVIRUS – CONGEDI PARENTALI

 

In relazione ai congedi parentali previsti dal Decreto Cura Italia, è previsto che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato abbiano diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni (limite non valido per figli disabili), di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Il congedo parentale al 50% può essere goduto da entrambi i genitori alternativamente, a condizione che i genitori non siano in cassa integrazione o percepiscano strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione attività.

Il totale dei giorni è di 15 (per famiglia) fino a 12 anni (senza limite di età per figli disabili).

I genitori di cui sopra avranno la possibilità di richiedere autonomamente anche un bonus baby sitting di 600 €.

L’Inps ha comunicato che il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo e richiedibile mentre le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

 


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