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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023 n. 103 il decreto-legge n. 48/2023 che prevede misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
In particolare, tra i molti aspetti, si interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; si introducono interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
Le disposizioni sono in vigore a partire dal 5 maggio 2023.
Di seguito, si fornisce un riepilogo delle più importanti previsioni del recente intervento normativo, in attesa della conversione in legge e degli ulteriori necessari chiarimenti, anche tramite appositi decreti ministeriali.
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale: riduzione del cuneo fiscale
È innalzato, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. La modifica comporterà un netto più alto in busta paga per il lavoratore.
Aumento della soglia di esenzione dei Fringe Benefit
È innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro, esclusivamente per l’anno 2023, e solo per i lavoratori dipendenti che abbiano figli a carico. Al fine di beneficiare di tale eccezionale limite di esenzione, dovranno essere rispettate due condizioni:
In assenza dei requisiti, devono essere applicati i normali limiti di esenzione.
L’intervento normativo consegna, inoltre, alla stregua dell’anno 2022, la possibilità di identificare quali fringe benefit anche le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (gas, luce e acqua).
Si resta in attesa dei necessari chiarimenti, i quali, tra i molti punti, dovrebbero chiarire se l’esenzione sia da applicare sia all’ambito fiscale che a quello contributivo, e il tenore dell’informativa alle rappresentanze sindacali.
Modifica della disciplina sui contratti a termine (tempo determinato)
Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe), oppure in caso di rinnovo, per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale.
Le nuove causali possono:
Tali disposizioni non si applicano alle P.A. e alle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Innovazioni in materia di P.C.T.O. (ex alternanza scuola lavoro)
È sancito che i percorsi in oggetto debbano essere maggiormente coerenti con il percorso di studi degli studenti e si individuano ulteriori tutele in ambito salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, le aziende ospitanti dovranno prevedere un apposito DVR che individua una specifica sezione per le esperienze di P.C.T.O..
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
Vengono semplificati gli obblighi informativi introdotti dal c.d. “Decreto Trasparenza”.
In particolare, si prevede che le informazioni di cui in seguito:
possano essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Pertanto, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Relativamente all'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, si prevede l’obbligo di informativa specifica solo se tali sistemi sono integralmente automatizzati e sempreché non riguardino sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
Esclusivamente per il settore turistico e termale, sono modificati i limiti massimi per le Prestazioni Occasionali (ex voucher), nelle modalità di cui in seguito: per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite massimo dei compensi complessivi è elevato a 15.000 euro e il limite massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, quale condizione di utilizzo, è portato a 25.
Agevolazioni e incentivi
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
L'incentivo è cumulabile con il Bonus assunzione a tempo indeterminato giovani, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Viene istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, ODV, APS e Onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Per l’agevolazione in parola, si resta in attesa di apposito Decreto Ministeriale.
In seguito all’istituzione, ad opera del decreto in oggetto, dell’Assegno di inclusione in sostituzione del Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione spettano i seguenti incentivi:
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscano l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
Novembre 18, 2024