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Decreto Agosto e sue previsioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), in vigore a partire dal 15 agosto 2020. Il Decreto in oggetto prevede importanti misure in materia di lavoro che si intende riassumere di seguito.

 

STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: CASSA INTEGRAZIONE, FIS E ALTRI TRATTAMENTI

 

Il Decreto Agosto stabilisce, in tema di strumenti di integrazione salariale a fronte di COVID-19, le seguenti previsioni:

  • 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane, di utilizzo di strumenti di integrazione salariale COVID-19. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020. Con riferimento a tale periodo, le predette 18 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. La norma prevede che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 siano da attribuire alle prime 9 settimane di cui sopra.

Particolarità:

• Le prime 9 settimane possono essere definite gratuite e immediatamente richiedibili, le ulteriori successive 9 settimane sono soggette invece a determinate condizioni: sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e decorso il periodo autorizzato e, inoltre, le stesse sono soggette ad un addizionale individuato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 e che è soggetto a controllo da parte degli enti predisposti:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

N.B. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1.01.2019.

N.B. Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Settore agricolo:

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati ai 50 giorni di cui sopra. I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

 

Il Decreto Agosto prevede la possibilità per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale COVID19, di godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi ed entro il 31.12.2020.

Lo sconto contributivo è calcolato nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. A tal fine sono esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail.

 

ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

 

Il Decreto Agosto ha previsto fino al 31.12.2020 con l’esclusione del settore agricolo e domestico, l’esonero dei contributi previdenziali per quei datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato.

L'esonero riconosciuto è totale, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai fini di quanto sopra preme specificare che:

• Non è previsto l’esonero per l’assunzione di lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro.

• L'esonero è riconosciuto anche per trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato se successiva al 15.08.2020.

 

PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

 

Il nuovo decreto consente fino al 31.12.2020 il rinnovo o proroga dei contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per un’unica volta anche in assenza delle causali normalmente previste e sempre nel rispetto dei 24 mesi di durata massima del rapporto previsti dalla legge.

N.B. È stata abrogata la proroga automatica e obbligatoria del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a termine per la durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.

 

LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

 

Notevoli modifiche sono stato introdotte dal Decreto Agosto nell’ambito dei licenziamenti: Solo a quei datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale COVID-19 (nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti dall’art. 1 dello stesso Decreto), per la durata di 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane, nel periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali è vietato:

-  l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;

- Licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Si precisa che sono possibili:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;

- accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo e per cui è prevista la Naspi;

- Licenziamenti nell’ambito di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

 

VERSAMENTI ERARIALI E CONTRIBUTIVI

 

Una ulteriore importante previsione è quella che riguarda i versamenti erariali e contributivi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio che, oggi, possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- Versamento del 50% del totale, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre;

- Versamento del restante 50%, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.


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