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Nuovo Decreto Fiscale

Come noto, in data 21 ottobre 2021, è stato emanato il Decreto-Legge n. 146, cd Decreto Fiscale, che introduce, tra i molti aspetti, una serie di nuove previsioni relative alla gestione del personale dipendente.

Tramite la presente circolare si fornisce un generale riepilogo delle più importanti nuove disposizioni.

Strumenti di integrazione salariale, ammortizzatori sociali

Sono stati previsti nuovi periodi di Assegno ordinario (ASO), Cassa integrazione in deroga (CIGD) e Cassa integrazione ordinaria (CIGO), per i lavoratori già in forza al 22 ottobre 2021.

Nel dettaglio:

  • Per ASO e CIGD possono essere richieste ulteriori 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Le 13 nuove settimane sono riconosciute unicamente ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal cd Decreto Sostegni, e solo una volta decorso tale periodo di 28 settimane;

  • Per CIGO di aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria (classificazione ATECO2007 codici 13 - Industrie tessili, 14 - Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia, 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili) possono essere richieste ulteriori 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Le nuove 9 settimane sono riconosciute decorso il periodo autorizzato previsto dal cd Decreto Sostegni-bis, e non, diversamente da quanto sopra, dopo l’intera autorizzazione delle precedenti 17 settimane.

Si specifica che per tali ulteriori periodi di utilizzo dell’ammortizzatore sociale non è previsto alcun contributo addizionale.

Divieto di licenziamento

E’ previsto che, per i datori di lavoro che richiedano gli ulteriori trattamenti di ASO e CIGD per una durata massima di 13 settimane o per quelli che utilizzino CIGO per una durata massima di 9 settimane (paragrafo precedente), che si collocano nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, sia preclusa la possibilità di licenziare i lavoratori per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale sopra indicato.

Quarantena assimilata alla malattia

Fino al 31 dicembre 2021, il periodo di quarantena per Covid-19 dei lavoratori dipendenti, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non concorre ai fini del calcolo del periodo di comporto.

Contestualmente, per i periodi di quarantena in esame, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS (esclusi i datori di lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'Istituto, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione di specifica domanda.

Rimborso forfettario per quarantena equiparata alla malattia

Con il cd Decreto Fiscale trova attuazione quanto previsto dall’art. 26, D.L. 18/2020, che poneva a carico dello Stato i costi sostenuti dai datori di lavoro per i periodi di quarantena, equiparati a malattia, dei lavoratori dipendenti e per i periodi di assenza assimilati a ricovero ospedaliero (lavoratori fragili). Nella realtà, le previsioni di cui al nuovo Decreto Fiscale, creano un semplice rimborso forfettario, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, unicamente in presenza delle condizioni seguenti:

  • lavoratori dipendenti in quarantena, non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps (esclusi quindi i casi di integrazione di malattia e carenza);

  • solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il suddetto rimborso è riconosciuto una tantum per singolo lavoratore coinvolto, ed è quantificato in 600,00 €. Lo stesso deve essere richiesto tramite apposita modalità telematica che sarà precisata dall’Istituto, corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati.

Nuovi congedi parentali

Fino al 31 dicembre 2021, sono nuovamente riconosciuti i congedi parentali per i figli in DAD, in quarantena o affetti da Covid-19, per i lavoratori dipendenti. Tali congedi sono fruibili in forma giornaliera o oraria e sono pagati con un’indennità a carico Inps, pari al 50% della retribuzione.

I periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti per i periodi in oggetto (DAD, infezione da Covid-19 o quarantena dei figli), a partire dall'inizio dell'anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del cd Decreto Fiscale, possono essere convertiti, su richiesta lavoratore che ne ha interesse, nei nuovi congedi parentali per Covid-19.

E’ stato inoltre previsto che, in presenza di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il lavoratore possa astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, alternativamente con l’altro genitore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per la durata dell’infezione o quarantena.


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