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Decreto Legge n. 52 del 16 Giugno 2020 (sanatoria e cassa integrazione)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020

che:

  • consente alle aziende che hanno terminato le prime 14 settimane di cassa integrazione di richiedere subito le ulteriori 4 settimane senza attendere il 1° settembre 2020;
  • proroga al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.

Diventa quindi ufficiale quanto anticipato nel recente comunicato pubblicato sul sito del Governo in merito all’utilizzo della cassa integrazione.

E’ concesso inoltre ai soggetti che vogliono ricorrere all’emersione, un periodo più lungo per poter presentare la pratica. Pur mancando tale specifica, a rigor di logica, si ritiene che, anche per questo nuovo periodo concesso continueranno a valere le previsioni individuate nel cosiddetto Decreto Rilancio che sospendono procedimenti penali e amministrativi per presenza irregolare nello stato (“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 [emersione], sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale “) .


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