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Decreto Rilancio: Cassa integrazione, Fis, Cassa in deroga, Congedi/permessi e tempo determinato

E' stato pubblicato sul S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”), contenente il maxi provvedimento economico contro la crisi del coronavirus.

Il Decreto è entrato in vigore il 20 maggio 2020, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

Si evidenzia che per rendere operativi tutti gli articoli del decreto, sono necessari ben 98 decreti attuativi, di cui la maggior parte dovranno essere predisposti entro il mese di luglio.

In attesa dei previsti chiarimenti, qui di seguito si fornisce una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro, precisando che al momento ci sono molti dubbi interpretativi.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO

 

Il Decreto modifica l’articolo 19 del D.L. 18/2020 e stabilisce che la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e l’assegno ordinario (FIS) con causale emergenza Covid potranno essere chiesti per altre 5 settimane (dopo le 9 concesse dal Decreto Cura Italia) fino al 31 agosto 2020 e per ulteriori 4 settimane per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Vige la disposizione relativa all’informazione, consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni sindacali.

 

Per quanto riguarda il settore agricolo, il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181 giornate) per un periodo massimo di 90 giorni, aggiuntive agli eventi non riconducibili al Covid dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020  e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. La domanda in questione è neutrale ai fini delle successive richieste di CISOA.

 

I lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo ai quali non si applica la Covid Cisoa, sono destinatari della CIG in deroga.

Solo i lavoratori in forza alla data del 25.3.2020 possono essere destinatari dello strumento di integrazione salariale.

 

Per velocizzare le autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19, in deroga alle norme vigenti, saranno concesse direttamente dalla sede dell’INPS territorialmente competente e non dall’apposita Commissione.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

 

Il Decreto “Rilancio” prevede novità importanti per la cassa integrazione guadagni in deroga:

  • Possibilità che l’azienda anticipi il pagamento nei confronti del lavoratore;
  • Estensione delle settimane di cassa in deroga richiedibili al pari di Cigo e Fis (5+4).

Le aziende destinatarie degli ammortizzatori in deroga Covid–19 che chiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 e le ulteriori 4 settimane per i periodi dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020 non devono più attenersi ai diversi regolamenti regionali e chiedere l’autorizzazione alla regione di competenza, ma devono presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

A seguito dell’invio della domanda, l’INPS autorizzerà le domande e disporrà l’anticipazione di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

L’anticipazione sarà calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS disporrà il pagamento del trattamento residuo o il recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi anticipati indebitamente.

Per l’applicazione della norma, prima servono un decreto interministeriale e un regolamento.

 

 

CONGEDO PARENTALE SPECIALE PER I DIPENDENTI

 

Viene modificato l’art. 23 del DL 18/2020, apportando le seguenti implementazioni ai congedi speciali Covid a favore dei genitori:

 

● Sono previsti ulteriori 15 giorni di congedo parentale (sempre indennizzati al 50%), per genitori con figli fino a 12 anni;

● Per chi non avesse richiesto i 15 giorni di congedo inizialmente previsti è possibile richiedere e godere di tutti i 30 giorni di congedo totale;

● il periodo in cui fruire dei predetti congedi va dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (non più fino alla riapertura dei servizi educativi e scolastici); i congedi possono essere fruiti per un periodo continuativo o frazionato;

● il diritto all’astensione dal lavoro tutelata senza diritto all’indennità inizialmente spettante per i figli da 12 a 16 anni, viene estesa ai genitori con figli di età inferiore a 16 anni (in sostanza, dopo il congedo parentale retribuito, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa);

● Il congedo è concesso se nel nucleo familiare non è presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Le modifiche interessano anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.

 

 

BONUS BABY SITTER

 

Il bonus baby-sitter, sempre alternativo ai congedi, viene portato da 600 a 1.200 euro e viene erogato direttamente al richiedente anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

Poiché il Decreto Rilancio ha previsto che il bonus può essere pagato in una o più quote, cioè sarà possibile chiedere i 1200 euro in più trance e non soltanto in una volta sola (l’Inps dovrà chiarire le modalità), si pone il problema se è possibile per il dipendente che inizialmente ha usufruito del congedo di 15 giornate, in questa seconda fase fruire del bonus baby-sitter di 600 euro oppure se sia obbligato, vista la scelta iniziale, ad usufruire degli ulteriori 15 giorni (anche questo dovrà essere chiarito dall’Inps).

 

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

 

Il bonus baby-sitter a favore dei dipendenti sanitari passa da 1.000 a 2.000 euro.

 

 

PERMESSI LEGGE 104/1992

 

Il Decreto Rilancio aggiunge altri 12 giorni di permesso per assistenza ai portatori di handicap grave o da fruire da parte del lavoratore maggiorenne portatore di handicap grave (l. 104), aggiuntivi ai 3 giorni mensili, da godere anche per i mesi di maggio e giugno 2020.

 

Complessivamente i permessi spettanti nei due mesi sono pari a: 3 + 12 + 3 = 18 giorni.

 

Anche per le 12 giornate valgono le regole dei permessi previsti dalla legge 104 in materia di cumulabilità:

nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di maggio e giugno 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni;

il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

 

Esempio:

Se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a maggio + 6 giorni a giugno + 24 giorni da poter utilizzare fra i due mesi).

 

 

CONTRATTI A TERMINE E COVID 19

 

Come si ricorderà, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere:

 rinnovato solo a fronte della specifica causale;

 prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle causali.

 

A seguito dell’emergenza Covid-19, l’art. 19-bis del DL 18/2020 (L. 27/2020) ha disposto che i datori di lavoro che hanno rapporti di lavoro a tempo determinato durante il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 (normalmente durante la sospensione o riduzione dell’attività  non è possibile effettuare assunzioni/rinnovi/proroghe a tempo determinato) possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso in deroga alle previsioni di cui a al D.Lgs. 81/2015.

 

Con il Decreto Rilancio, i datori di lavoro che intendono far fronte al riavvio dell’attività, possono rinnovare o prorogare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in essere fino al 30 agosto 2020, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, anche in assenza delle causali (non è chiaro se il termine indicato si riferisca alla cessazione del contratto o al termine ultimo per rinnovare/prorogare i contratti senza causale).

 

In attesa di chiarimenti, si consiglia di effettuare la proroga o il rinnovo per i contratti che superano i 12 mesi (e per i quali in base all’art. 19 D.Lgs. 81/2015 sono necessarie le causali) fino al 30 agosto.

Resta ferma la possibilità di effettuare proroghe o rinnovi indicando le causali.


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