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Decreto Rilancio: Smart working, sovvenzioni, blocco licenziamenti, indennità e sanatoria

E' stato pubblicato sul S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”), contenente il maxi provvedimento economico contro la crisi del coronavirus.

Il Decreto è entrato in vigore il 20 maggio 2020, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

Si evidenzia che per rendere operativi tutti gli articoli del decreto, sono necessari ben 98 decreti attuativi, di cui la maggior parte dovranno essere predisposti entro il mese di luglio.

In attesa dei previsti chiarimenti, qui di seguito si fornisce la nostra seconda sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro, precisando che al momento ci sono molti dubbi interpretativi.

 

 

DIRITTO ALLO SMART WORKING

 

L'articolo 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto "Rilancio") prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a prestare l'attività lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 luglio 2020), anche in assenza dell'accordo individuale e anche con strumenti di loro proprietà.

 

 

Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, ai suddetti lavoratori, solo se nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o non lavoratore.

Continuano ad essere previsti i precedenti adempimenti da parte del datore di lavoro per l’attivazione dello strumento.

 

 

BLOCCO LICENZIAMENTI PER GMO

 

Viene esteso a 5 mesi il termine previsto dal decreto-legge "Cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, i licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure già in corso.

Un’ulteriore previsione permette al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare il recesso a patto che faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

 

 

SOVVENZIONE PER IL PAGAMENTO DEI SALARI

 

Imprese e professionisti hanno diritto al ricevimento di sovvenzioni per i costi salariali, per fronteggiare il divieto di licenziamento imposto dalla legge e proteggere l’occupazione.

La sovvenzione per il pagamento dei salari ha durata di 12 mesi, è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

Le suddette sovvenzioni sono concesse da regioni e provincie autonome di competenza. Si resta in attesa di istruzioni da parte degli stessi enti territoriali.

 

 

 

INDENNITA’ PER LAVORATORI

 

Anche per il mese di aprile 2020 è concessa ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo l’indennità di 600 euro, ovvero liberi professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in Gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, agenti e rappresentanti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (nonché si aggiungono i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni).

Per il mese di maggio è concessa un’indennità di 1000 € ai lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno cessato il rapporto di lavoro all'entrata in vigore del decreto.

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.

Per il mese di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità di 600 € a particolari categorie di lavoratori aventi diritto, tra cui lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo), lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (intermittenti, a domicilio ecc.).

 

 

SANATORIA: EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE

 

I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri.

Inoltre i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le norme in oggetto si applicano ai seguenti settori:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca acquacoltura e attività connesse;

- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia con disabilità (badanti);

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Le istanze possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previo pagamento di un contributo stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore. Per la procedura relativa ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi che sono in capo all'interessato. E' inoltre previsto a carico del datore di lavoro un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le cui modalità saranno definite con ulteriore decreto.

Non saranno autorizzate le sanatorie richieste da datori di lavoro che hanno in corso procedimenti penali per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art. 600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale.

Allo stesso modo non sarà possibile attivare la sanatoria per quei soggetti che non presentino i giusti requisiti, tra cui:

  • Assenza di condanne penali inerenti sostanze stupefacenti, delitti contro la libertà personale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ecc.
  • Assenza di provvedimenti di espulsione.

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