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Decreto Ristori e sue previsioni

In data 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto Decreto Ristori. Vi trasmettiamo una prima sintesi delle più importati novità contenute nello stesso.

Strumenti di integrazione salariale: Cigo, cigd, assegno ordinario
Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto Decreto Ristori, ha previsto ulteriori sei settimane di strumenti di integrazione salariale con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID19.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, al pari di quanto previsto per le seconde 9 settimane del Decreto Agosto, sono soggette al pagamento di un contributo addizionale in base all’eventuale diminuzione del fatturato.
Le nuove sei settimane concesse dal DL Ristori sono destinate ai datori di lavoro per i quali è stato autorizzato interamente il secondo periodo di nove settimane (delle 18 totali) di cui all'art. 1, comma 2, DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), e ai datori di lavoro interessati dalle chiusure e limitazioni del DPCM 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere).
Nel periodo individuato dal DL Ristori (16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021), possono essere concesse unicamente le sei settimane di cui sopra, con il rischio che le aziende possano rimanere parzialmente scoperte, in tal periodo, dall’ammortizzatore sociale.
Inoltre, si precisa che le precedenti 18 settimane (9+9), se richieste e autorizzate ai sensi dell'art. 1, DL n. 104/2020, e se collocate in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono da attribuire alle nuove sei settimane previste dal Decreto in oggetto.
Per quanto inerente il contributo addizionale previsto per l’accesso agli strumenti di integrazione salariale, lo stesso segue le regole previste dal DL n. 104/2020 per le seconde 9 settimane (9+9).
Diventa fondamentale quindi effettuare il confronto tra fatturato dei primi 6 mesi del 2019 e primi sei mesi del 2020.
Ricordiamo che il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:
- hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%,
- hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;
- appartengono ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere).

 

Divieto di licenziamento
Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 proroga fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento per Gmo (giustificato motivo oggettivo), individuale e collettivo, con le stesse deroghe previste dal DL Agosto (licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo).

 


Esonero contributivo alternativo agli strumenti di integrazione salariale
E’ concesso ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 4 settimane al massimo, da fruire entro il 31 gennaio 2021.
Le condizioni sono:
- In primis, l’autorizzazione della Commissione Europea dell’esonero previsto;
- La non richiesta delle nuove 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dal Decreto Ristori;
- Un limite di utilizzo che consiste nell’equivalente delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

 


Sospensione dei versamenti dei contributi e premi per lavoro dipendente per i settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Il Decreto Ristori prevede la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail “dovuti per la competenza del mese di novembre 2020” unicamente per le aziende interessate dalle limitazioni e chiusure dettate dal DPCM 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere).
Il pagamento dei contributi e premi sospesi deve essere effettuato nelle seguenti modalità:
- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Tramite rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza della rateizzazione.

 

Indennità varie
Il Decreto Ristori ha previsto, a titolo indicativo, indennità per i seguenti lavoratori:
- lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- lavoratori sportivi.


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