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Importanti novità in tema di CIGO - CIGD - ASSEGNO ORDINARIO alla luce del DL AGOSTO e delle più recenti circolari Inps

L’Inps tramite recenti circolari è intervenuto per disciplinare le modalità di utilizzo, e richiesta, degli strumenti di integrazione salariale previsti dal cosiddetto DL AGOSTO, per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Nello specifico l’Inps ha chiarito che la richiesta dei trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane) va inviata con due distinte istanze da trasmettere in due tempi:

- La prima per il primo periodo pari a 9 settimane (che ricordiamo riguarda la richiesta di integrazione salariale libera da ogni considerazione in merito al fatturato);

- La seconda per il secondo periodo di ulteriori 9 settimane (che ricordiamo riguarda la richiesta di integrazione salariale correlata al fatturato), concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

Le seconde 9 settimane sono quindi autorizzabili da parte dell’istituto solo se le prime 9 settimane di integrazione salariale “libera” sono trascorse e autorizzate.

E’ possibile notare come cambia radicalmente il metodo di conteggio dell’ammortizzatore sociale da FRUITO a AUTORIZZATO.

Questo significa che anche una sola ora settimanale di ammortizzatore sociale utilizzata, richiesta e autorizzata, anche per un singolo dipendente, “brucia” un’intera settimana delle 18 previste (al pari della cassa integrazione in deroga).

Resta inteso, come peraltro già chiarito con precedente circolare, che i periodi di integrazione salariale richiesti e autorizzati ai sensi del DL n. 18/2020 che riguardano il periodo dal 13 luglio 2020 sono da includere nelle prime nove settimane disciplinate dal Decreto Agosto.

Si chiarisce che, il periodo eventualmente non utilizzato, ma autorizzato, non può essere successivamente recuperato, ma viene semplicemente perso.

L’Inps ha infine chiarito che le domande inerenti le seconde 9 settimane (ammortizzatore legato al fatturato) devono essere presentate con, in allegato, l’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro. Questo ai fini del contributo addizionale per l’azienda, relativo all’ammortizzatore sociale, così come comunicato con nostra circolare del 4 settembre 2020.


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