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Esonero contributivo per i primi sei mesi del 2020 per le filiere agroalimentari

E’ stato firmato il Decreto con il quale viene consentito l’esonero contributivo per i primi sei mesi del 2020 per le filiere agroalimentari.

L’esonero dei versamenti previdenziali, salvo diverse indicazioni, parte da oggi 16 settembre 2020.

L’esonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro riguarderà il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Sono interessate dal provvedimento le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Obiettivo della norma è il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Dopo la firma, il Testo è stato inoltrato al Mef per l’adozione definitiva del Provvedimento.

Il Decreto prevede quanto segue:

 

  1. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente del 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
  2. L’agevolazione contributiva è riconosciuta dall'Inps in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse stanziate;
  3. L’Inps dovrà emanare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
  4. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione dovuta in futuro dal datore di lavoro.
  5. In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale di cui al comma 1 dell’articolo 2, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  6. In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

 

In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, e della completa definizione della disciplina relativa all’esonero contributivo, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

 

L’INPS, in attesa dell’adozione del Decreto del Ministro del Lavoro, e in attesa di emanare con una apposita circolare con le istruzioni operative, ha pubblicato ieri sera 15 settembre un messaggio con il quale ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’individuazione dei potenziali beneficiari.

 

Secondo l’Inps, la categoria dei beneficiari può essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica bollinata per quantificare la spesa relativa all’esonero contributivo

Il decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Codici ATECO relativi alla decontribuzione

 

01.11 xx - Coltivazione di cereali

o 01.50 xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista

o 01.28 xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

o 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria

o 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette

o 01.21.00 - Coltivazione di uva

o 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

o 01.30 - Riproduzione piante

o 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

o 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne

o 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini

o 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi

o 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini

o 01.46.00 - Allevamento di suini

o 01.47.00 - Allevamento di pollame

o 01.49.10 - Allevamento di conigli

o 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia

o 01.49.40 - Bachicoltura

o 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca

o 01.49.30 - Apicoltura

o 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

o 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi

o 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

o 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

o 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante

officinali, semi oleosi, patate da semina

o 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante

o 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante

o 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

o 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

o 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

o 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

o 81.30.00 - Cura e manutenzione


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