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Green Pass e relativi obblighi nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro

Con Decreto-legge n. 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  226/2021, è stato esteso l’obbligo di produzione della Certificazione Verde, cd Green Pass, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, con il fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19 e consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative ed economiche.

L’obbligo decorrerà dal 15 ottobre 2021 e avrà valenza fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali successive proroghe.

Per dovere di chiarezza, preme ricordare le modalità tramite cui è prevista l’attribuzione del suddetto certificato:

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità della certificazione è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità della certificazione decorre dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
  • Avvenuta guarigione da COVID-19, con la contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità della certificazione è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La normale validità della certificazione è di 48 ore dall'esecuzione del test, tranne per alcune regioni la cui durata prevista è di 72.

Si specifica che, nei primi tre casi, la validità della certificazione cessa qualora il soggetto sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 nel periodo di riferimento.

Il tanto discusso Green Pass comporterà una serie di obblighi che coinvolgeranno tanto i lavoratori, quanto i datori di lavoro. Sulla questione, si evidenzia come allo stato attuale non si possa escludere l’emanazione, nel breve periodo, di ulteriori disposizioni normative e/o circolari esplicative che implementino o modifichino la relativa disciplina.

Di seguito, si elencano le novità prodotte dalle nuove disposizioni normative e, in particolare, gli obblighi che scaturiscono dall’obbligo di Certificazione Verde, premettendo che la stessa non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica o per età.

 

Settore Pubblico

Il personale delle Amministrazioni pubbliche, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob e la Covip, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilevanza costituzionale, e i soggetti (anche esterni), che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, tra cui i titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice, devono possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass / Certificazione Verde, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, in cui è svolta l'attività lavorativa, nell'ambito del territorio nazionale.

Il relativo controllo è a carico dei datori di lavoro, che dovranno stabilire le opportune modalità di controllo, preferibilmente all’ingresso degli stabilimenti e/o uffici. I lavoratori sprovvisti di Green Pass, per i quali grava l’obbligo, sono considerati in assenza ingiustificata fino alla presentazione dello stesso, senza che la stessa comporti conseguenze disciplinari e, pertanto, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non oltre il 31 dicembre 2021. Nei casi di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento. Dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso. Nel caso i lavoratori sprovvisti di Green Pass siano colti sul luogo di lavoro, è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 €, con la possibilità di procedere disciplinarmente. I datori di lavoro che non verifichino il rispetto degli obblighi in materia di Certificazione Verde, e che non predispongano le idonee modalità di verifica, sono invece soggetti ad una sanzione da 400 a 1.000 €.

 

Settore privato

Per tutti i soggetti che svolgono una attività lavorativa nel settore privato, anche in appalto, inclusa l’attività di volontariato e/o di formazione (es. i tirocini), è previsto l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde / Green Pass, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, in cui è svolta l’attività lavorativa.

Anche in questo caso, il controllo è a carico del datore di lavoro, che dovrà stabilire le opportune modalità di controllo, anche a campione, individuando i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. I predetti controlli dovranno preferibilmente essere effettuati all’ingresso degli stabilimenti e/o uffici.

I lavoratori sprovvisti di Green Pass, per i quali grava l’obbligo, sono considerati in assenza ingiustificata fino alla presentazione dello stesso, senza che la stessa comporti conseguenze disciplinari e, pertanto, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non oltre il 31 dicembre 2021. Si specifica che per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento. Nel caso i lavoratori sprovvisti di Green Pass siano colti sul luogo di lavoro, è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 €, con la possibilità di procedere disciplinarmente. I datori di lavoro che non verifichino il rispetto degli obblighi in materia di Certificazione Verde, e che non predispongano le idonee modalità di verifica, sono invece soggetti ad una sanzione da 400 a 1.000 €.

E’ previsto, inoltre, che le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, possano sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

Tampone a prezzo calmierato

Come anticipato, la Certificazione Verde / Green Pass è ottenibile anche per il tramite di un avvenuto tampone con esito negativo. Per tale motivo, è stato prevista una calmierazione del loro prezzo.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2021, è previsto l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi (8 € per i minori, 15 € per gli adulti). Nel caso non siano rispettate le predette previsioni dalle attività coinvolte, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 € a 10.000 €. Inoltre, il Prefetto territorialmente competente può disporre la chiusura della relativa attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Si specifica che è prevista la gratuità dei tamponi per coloro che sono esenti dal percorso vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica o per età.

 

Le modalità di controllo

Ricordando che il Green Pass è composto da un codice Qr bidimensionale, che corrisponde ad un predeterminato codice alfanumerico, e che lo stesso può essere prodotto sia in modalità cartacea che digitale, si chiarisce che il controllo da parte degli addetti, nominati formalmente, dovrà avvenire tramite l’utilizzo dell’app “VerificaC19”.

La stessa funziona anche in modalità offline, ma necessita di un collegamento alla banca dati di riferimento almeno giornaliero. Il controllo potrà essere accompagnato dalla richiesta di idoneo documento volto a verificare l’identità del lavoratore, senza che sia prevista però, in alcun modo, una raccolta di dati protetti da privacy.

 

Casi particolari: mensa e settori caratterizzati dall’obbligo vaccinale

Si specifica che l’obbligo di presentazione del Green Pass coinvolge anche l’ambito della ristorazione dei lavoratori. Nel dettaglio, il Governo ha specificato che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di Certificazione Verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021”. Pertanto, gli addetti al controllo saranno i ristoratori nel caso di accesso al ristorante, i datori di lavoro (loro addetti) nel caso di mensa aziendale, o la società erogatrice (anche appaltatrice) del servizio di ristorazione.

Da ultimo, si ricorda che alcuni settori sono caratterizzati dall’obbligo vaccinale per poter effettuare la prestazione di lavoro, e non quindi unicamente dal possesso e presentazione del Green Pass. Specificatamente, l’obbligo è previsto per gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, sia pubbliche che private, nelle farmacie, nelle parafarmacie o negli studi professionali.

Dal 10 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale in oggetto sarà rafforzato, e verrà esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.

E’ previsto che, in caso di mancata vaccinazione, la prestazioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid19, siano sospese. Il datore di lavoro, in questo caso, dovrà far svolgere, quando possibile, mansioni (anche inferiori) diverse, per le quali sia consentita la prosecuzione; il trattamento retributivo, in questo caso, dovrà essere adeguato alle nuove mansioni svolte. Nel caso non sia possibile l'assegnazione a mansioni diverse, il lavoratore dovrà essere sospeso dall’attività lavorativa e dalla relativa retribuzione. La predetta sospensione dura fino all'avvenuta vaccinazione o, in mancanza, fino alla data del 31 dicembre 2021, termine odierno per tutto ciò che concerne il Green Pass e data di fine dello stato emergenziale.


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