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Indicazioni Ministeriali e INL per la comunicazione obbligatoria preventiva per lavoro autonomo occasionale

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021, per LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI.

Si trasmettono le informazioni fornite dall'ISPETTORATO DEL LAVORO e ML a tal proposito.

 

"Modalità di comunicazione
Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale
del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante
SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso
in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad
aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo
di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche
presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo
dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione
sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia
compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento
dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in
qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di
inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della
comunicazione".


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