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Le novità normative del “Collegato Lavoro”

E' stata pubblicata la L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, in relazione alla quale si ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni, tenuto conto delle importanti novità introdotte inerenti alla materia lavoristica.

Di seguito, pertanto, si illustrano alcuni aspetti salienti dell’intervento normativo, che, si ricorda, entrerà pienamente in vigore dal 12 gennaio 2025 e che tuttavia richiede, per la sua effettiva completa attuazione, alcune ulteriori precisazioni da parte degli Enti coinvolti, oltreché degli aggiornamenti da parte della contrattazione collettiva.

Durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato

 

In materia di periodo di prova per i contratti a termine, si prevede quanto segue:

  • In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova;
  • fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva:
  1. la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  2. in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Trasformazione dell’apprendistato di 1° livello in apprendistato di 3° livello

 

Si prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, sia possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

Dimissioni de facto per assenze ingiustificate che si protraggono nel tempo

Le introduzioni relative alle dimissioni de facto, prevedono che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione all’ITL (Ispettorato del Lavoro), che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
In tali casi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina dell’autenticazione telematica delle dimissioni, del ticket di licenziamento e della Naspi.

Le suddette disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

 


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