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Le nuove prestazioni occasionali - presto

Il Decreto Legge n. 50/2017, così come modificato dalla Legge di conversione n. 96/2017, ha introdotto con l’articolo 54-bis le c.d. “prestazioni occasionali”.

Queste serviranno a far fronte alle esigenze di prestazioni lavorative temporanee e occasionali, ma con delle grosse limitazioni, sia per gli utilizzatori che per i prestatori.

Il loro utilizzo è possibile dal 10.07.2017, e avverrà tramite una piattaforma predisposta dall’Inps (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51099) .

Potranno essere utilizzate da:

  • Persone fisiche (privati cittadini), tramite il “Libretto di famiglia”;
  • Altri utilizzatori (Es. Aziende) che non hanno alle loro dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (escluse le imprese edili o di settori affini, esclusi gli appalti e le opere di servizi);
  • Altri utilizzatori nell’ambito del lavoro agricolo a particolari condizioni;
  • Le amministrazioni pubbliche per esigenze temporanee o eccezionali.

Con le seguenti limitazioni:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti.
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti (2.500 € per ogni singolo prestatore da parte di un singolo utilizzatore). Ai fini del presente limite sono individuate alcune categoria di lavoratori il cui reddito per prestazioni occasionali sarà computato in misura pari al 75%:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

– per massimo 280 ore nell’arco di un anno civile (salvo i diversi limiti nell’ambito agricolo).

La piattaforma telematica può essere utilizzata da:

  • Gli utilizzatori e i prestatori di lavoro accedendo alla piattaforma telematica mediante le proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi) o avvalendosi dei servizi di contact center INPS;
  • Intermediari abilitati come Consulenti del lavoro e patronat

Tutto questo a condizione che sia utilizzatori che prestatori siano registrati alla piattaforma Inps.

Le prestazioni sono pagate dall’Inps entro il 15 del mese successivo a quello di resa della prestazione stessa, e sono erogate sul conto corrente indicato tramite IBAN al momento della registrazione (in caso di mancata indicazione dell’Iban i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. e in tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, ad oggi pari a 2,60 euro, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso a questi spettante).

Nel settore agricolo, se la prestazione avviene su un arco temporale di due mesi, il pagamento è effettuato il mese successivo alla data finale dell’arco temporale della prestazione.

E’ importante sottolineare che al prestatore di lavoro occasionale dovranno essere assicurate tutte le tutele in materia di sicurezza sul lavoro nonché il diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore), le pause (un pausa di almeno 10 minuti qualora la durata della prestazione ecceda il limite di 6 ore) e il riposo settimanale (due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all’interno di un periodo di 14 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero).

LIBRETTO DI FAMIGLIA

E’ utilizzabile da parte di persone fisiche e non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa.

Può esser utilizzato per le seguenti prestazioni:

  • Lavoro domestico (incluso giardinaggio, pulizia e manutenzione);
  • Insegnamento privato supplementare;
  • Assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, con disabilità o malate.

Il valore netto orario del titolo di pagamento è di 8,00 €, a cui si sommano 1,65 € per la contribuzione alla gestione separata, 0,25 € come premio assicurativo Inail e 0,10 € di costi di gestione, per un totale lordo di 10 € orari.

La prestazione occasionale deve esser comunicata, tramite la piattaforma Inps, da parte dell’utilizzatore non oltre il 3° giorno del mese successivo alla prestazione stessa e quest’ultimo dovrà indicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.Contemporaneamente alla comunicazione effettuata dall’utilizzatore il prestatore riceverà una notifica dall’Inps tramite e-mail, sms o Myinps con le caratteristiche della prestazione resa.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata che hanno alle loro dipendenze meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), calcolati, secondo le istruzioni dell’Inps, sul semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione occasionale.

Non potrà esser utilizzato, come già chiarito, da aziende dell’edilizia e dei settori affini, e da aziende del settore lapideo e/o di escavazione, da imprese del settore delle miniere, cave o torbiere, mentre sarà possibile il ricorso in agricoltura delle prestazioni occasionali, ma con precise limitazioni e caratteristiche.

L’Inps chiarisce che la misura del compenso è liberamente stabilita dalle parti, ma che l’importo minimo netto per il prestatore deve essere di almeno 9 € all’ora, a cui viene applicata una contribuzione IVS alla gestione separata del 33% (2,97 € su 9 € netti), il 3,5 % a titolo di premio inail (0,32 € su 9 € netti) e l’1% come costo di gestione (0,09 € su 9 €) il tutto a carico dell’utilizzatore, per un totale di 12,38 €.

Sarà presente una importante e notevole limitazione all’utilizzo delle prestazioni occasionali in questo ambito: il compenso giornaliero non potrà infatti esser inferiore a 36 €, anche se la prestazione di lavoro sarà inferiore alle 4 ore.

La prestazione occasionale dovrà esser comunicata preventivamente dall’utilizzatore (almeno 60 minuti prima della resa) tramite piattaforma telematica o tramite contact center, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

  • –  i dati identificativi del prestatore (e se appartenente a categorie particolari);
  • –  la misura del compenso pattuita;
  • –  il luogo di svolgimento della prestazione;
  • –  la data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa;
  • –  il settore di impiego del prestatore;
  • –  altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.
    In caso di prestazione non resa, entro il 3° giorno successivo alla data della prestazione, la stessa potrà essere revocata dall’utilizzatore. Una volta trascorso il termine l’Inps valorizzerà la posizione assicurativa del prestatore.

E’ importante sottolineare come sia prevista una misura di tutela per il prestatore che riceverà una notifica (tramite email, SMS o Myinps) prima della prestazione lavorativa e una volta comunicata l’eventuale revoca da parte dell’utilizzatore, con la possibilità di comunicare entro le 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, l’effettivo svolgimento della prestazione.

L’Inps consente inoltre alle parti di comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, una volta resa.

LAVORO AGRICOLO

E’ possibile ricorrere alla nuova prestazione occasionale in ambito agricolo ma con alcune limitazioni, che riguardano soprattutto i prestatori. Fermo restando infatti le limitazioni previste per le “normali” nuove prestazioni occasionali, e quindi non più di 5 lavoratori in forza a tempo indeterminato da parte dell’utilizzatore, e i limiti economici previsti, i prestatori potranno essere solamente:

  • pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
  • persone disoccupate, così come definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Tutti rigorosamente non iscritti in uno degli elenchi comunali degli OTD.

L’importo orario, diversamente da quanto previsto per gli altri settori, nell’ambito agricolo sarà “pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”, in funzione dell’area di appartenenza del lavoratore.

Anche in questo settore il compenso giornaliero minimo deve esser almeno equivalente alla remunerazione di 4 ore di lavoro, anche se le ore rese sono inferiori a 4. Le aliquote contributive e assicurative sono le stesse previste per la collaborazione occasionale.

Il metodo di comunicazione delle prestazioni inoltre è uguale a quello previsto per i “contratti di prestazione occasionali”, stessa cosa vale per le tutele previste.

METODO DI PAGAMENTO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

L’INPS ha previsto che il pagamento avvenga tramite una sorta di portafoglio telematico, che deve essere finanziato dall’utilizzatore prima della prestazione occasionale (necessari circa 7 giorni per l’accreditamento delle somme).

Il pagamento potrà avvenire tramite f24 (F24ELIDE), tramite causali contributo già identificate dall’agenzia dell’entrate ed indicate al termine di questa circolare, e tramite strumenti di pagamento elettronico (addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore), che a breve saranno attivati.

Nell’ambito del LIBRETTO DI FAMIGLIA i versamenti saranno pari a 10,00 €, o multipli di 10,00 €, mentre nell’ambito del “contratto di prestazione occasionale” gli importi saranno determinati dall’utilizzatore in base alla retribuzione concordata.

E’ importante sottolineare che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

VOUCHER BABY SITTING E VOUCHER LAVORO ACCESSORIO

I voucher per il servizio di Baby sitting continueranno ad esser erogati fino al 31.12.2017, mentre dal 01.01.2018 il contributo “Bonus baby sitting” sarà erogato tramite libretto di famiglia, con istruzioni che dovranno essere ancora emanate.

Sarà comunque possibile l’utilizzo, fino alla data del 31.12.2017, dei voucher per lavoro accessorio acquistati entro la data del 17.03.2017.

REGIME SANZIONATORIO

Il superamento del limite delle 280 ore in un anno civile (o dell’importo di 2500 €) comporterà la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Per gli utilizzatori, diversi dalle persone fisiche, che violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500.

Per gli utilizzatori, esclusi dall’ambito di utilizzo del contratto per prestazioni occasionali (ad esempio per numero di dipendenti a tempo indeterminato, o appartenenti a settori esclusi), che utilizzino le stesse è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500.

PAGAMENTO TRAMITE F24

Sono state previste nuove causali contributo da parte dell’agenzia delle entrate:

  • “LIFA”, denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;
  • “CLOC”, denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54- bis D.L. n. 50/2017”.

Le suddette causali contributo saranno da utilizzare nei modelli di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e “F24 Enti Pubblici” (F24 EP).

Nella compilazione dell’F24 devono essere indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”;
  • nel campo “Tipo”, la lettera “I” (INPS);
  • nel campo “Elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “Codice”, la causale contributo LIFA o CLOC;
  • nel campo “Anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

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