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Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di lavoro e previdenza (prima parte)

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di seguito, con un primo approfondimento, Vi elenchiamo gli interventi di maggior rilievo in ambito lavoristico e previdenziale.

Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023

E’ stato incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente, ad eccezione di quelli di lavoro domestico.

Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza

E’ stato previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

L’agevolazione in parola è subordinata all’autorizzazione della Commissioni Europea e all’emanazione delle relative circolari applicative.

Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani

E’ stato previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile svantaggiato e giovani under 36.

Per l’identificazione di entrambe le figure, valgono le regole vigenti, ma è stato previsto, in buona sostanza, l’aumento dell’importo esonerabile.

L’agevolazione in parola è subordinata all’autorizzazione della Commissioni Europea e all’emanazione delle relative circolari applicative.

Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working/lavoro agile per i lavoratori fragili

E’ stato previsto che, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili (il cui riconoscimento è subordinato alle indicazioni dettate dal Ministero della salute con decreto del 4 febbraio 2022), il datore di lavoro debba assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in via semplificata, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali (ex voucher per lavoro accessorio, oggi Contratti di prestazione occasionale cd. Prest.o)

Sono apportate importanti modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale:

  • l’importo erogabile complessivo passa da 5.000 a 10.000 € (resta fermo a 5.000 € l’importo massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile);
  • Cambia il limite dimensionale che legittima il ricorso al PrestO: viene sancita la possibilità di utilizzo per tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (precedentemente 5), anche per aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (che precedentemente avevano un limite di 8);
  • La disciplina è estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

Ulteriormente, notevoli sono le modifiche per l’ambito agricolo, che indichiamo in seguito:

  • È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • La prestazione è espressamente ricondotta al rapporto di lavoro subordinato;
  • È stato reso possibile il ricorso alle prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro inquadrati nel settore agricoltura per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore;
  • La prestazione è ricondotta alle attività di natura stagionale;
  • Lo strumento in analisi può essere utilizzato per: pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno (purché non siano titolari di rapporti di lavoro subordinato ordinario in agricoltura nei 3 anni precedenti, ad eccezione dei pensionati);
  • Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
  • La durata massima del contratto è di 12 mesi, pur sempre nel rispetto dei limiti di utilizzo effettivo sopra indicati;
  • E’ necessaria la Cob preventiva per l’instaurazione del rapporto, nella quale deve essere indicata la durata della prestazione. I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro. La Cob, se consegnata, assolve agli obblighi informativi di cui al D.lgs 152/1997;
  • Tale strumento può essere utilizzato solo laddove il datore di lavoro abbia rispettato e stia rispettando le disposizioni dei Ccnl firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
  • Il pagamento degli importi maturati diventa diretto da parte del datore di lavoro (e non più quindi tramite piattaforma Inps), sulla base dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • L’importo erogato continua ad essere esente da qualsiasi imposizione fiscale, e continua a non incidere sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, oltre ad essere cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico;
  • Diventa necessaria l’iscrizione al Libro Unico del Lavoro (Lul), anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile;
  • In caso di superamento del limiti di durata sopra indicati, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli legittimati, così come visti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 € per ogni giornata di violazione (salvo che l’infrazione derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore).

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