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Come ogni anno, è stata pubblicata la Legge di Bilancio, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
Tenuto conto dell’impatto delle nuove disposizioni nell’ambito giuslavoristico, di seguito si riepilogano e illustrano alcune delle più importanti novità introdotte (2^ parte).
Si fa presente, fin da subito, che parte delle modificazioni intercorse potranno incidere profondamente sul netto in busta paga, e, in ragione di ciò, si consiglia fortemente di evitare qualsiasi tipo di accordo sul netto (il quale non dà nessun tipo di certezza al datore di lavoro sul costo effettivo del rapporto).
Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali - per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 - un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.
Agevolazioni e decontribuzione
A seguito della decisione della Commissione europea, si prevede quanto segue:
Esoneri contributivi predisposti appositamente per il SUD
Per le microimprese e PMI: al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, si riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è concessa nel rispetto del «de minimis». Si specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato con un decalàge negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.
La misura non è cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa: specularmente, si prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’efficacia della disposizione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro
Si prevede che il regime relativo alle mance si applichi:
Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Specificamente in ambito pensionistico, si prevede, tra i molti aspetti, quanto segue.
Misure in materia di trattenimento in servizio
Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore.
Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore
Prevede che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con apposito decreto saranno disciplinate le modalità attuative della misura.
Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro
Si conferma “Opzione Donna” nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente si porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
Conferma Quota 103
Anche per il 2025, nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente, si porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli
Si innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.
Previdenza complementare
Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Si prevedono, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Con apposito decreto saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.
Gennaio 17, 2025
Gennaio 17, 2025
Gennaio 08, 2025