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In data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla G.U. n. 322/2020 – S.O. n. 46 – la L. 178, Legge di Bilancio per il 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Con questa news si stende una prima sintesi delle disposizioni in materia di lavoro che, si sottolinea, non riguardano unicamente l’emergenza sanitaria da Covid19, ma un ben più ampio complesso di interventi.
Integrazioni salariali per Covid-19
Vi è da specificare, innanzitutto, che la nuova Legge di Bilancio riconosce gli ammortizzatori sociali COVID-19 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021.
Cigo – Fis- Fsba
L’art. 1 prevede una proroga degli strumenti di integrazione salariale da Covid19 per ulteriori 12 settimane.
Le nuove 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra:
Si specifica che le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19 e che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane (stesso metodo previsto per le precedenti settimane di cassa integrazione concesse).
Cisoa
Il trattamento Cisoa (agricoltura) è concesso, in deroga ai normali limiti previsti, ovvero quelli riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Anche in questo caso, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai 90 giorni della nuova disposizione. Si specifica che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021.
Inoltre, i periodi di integrazione autorizzati sono utili ai fini del conteggio del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Esonero alternativo agli strumenti di integrazione salariale
La nuova Legge di Bilancio propone nuovamente l’esonero alternativo alla richiesta di strumenti di integrazione salariale.
In particolare, è riconosciuto ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le nuove 12 settimane di integrazione concesse, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (l’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail).
Divieto di licenziamento per Covid-19
E’ prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo che individuale per giustificato motivo oggettivo.
Sono esclusi alcuni casi specifici, come
Proroga e rinnovo di contratti a termine (tempo determinato)
E’ stato previsto, fino alla data del 31 marzo 2021 che i contratti a termine (anche in somministrazione) possano essere prorogati, o rinnovati, per un periodo massimo di 12 mesi (e nel consueto limite massimo di 24 mesi totali di rapporto di lavoro) e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni previste al D.Lgs. 81/2015 (in particolare, le causali).
Ulteriore detrazione lavoro dipendente
L’art. 1 della Legge in oggetto interviene sull’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendenti e assimilati diventata oggi strutturale (senza scadenza).
In particolare, l’ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Nuovo congedo padre
La Legge di bilancio 2021 è intervenuta sul congedo paternità, stabilendo che per l’anno solare 2021 il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per il padre è salito a 10 giorni (anche in caso di morte perinatale), con la possibilità di godere di 1 giorno di congedo facoltativo condizionato in base alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità.
Con prossima news si elencheranno gli ulteriori interventi della Legge di Bilancio 2021, con particolare riferimento alle nuove agevolazioni (esoneri e sgravi contributivi) concesse per abbattere il costo del lavoro.
Novembre 18, 2024