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Legge di Bilancio 2022, 1^ parte

In data 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Con questa news si delinea una prima sintesi delle numerose disposizioni in materia di lavoro che, si sottolinea, non riguardano unicamente e strettamente l’emergenza sanitaria da Covid-19, ma un ben più ampio complesso di interventi.

Nuova tassazione del reddito e detrazioni

Di assoluta rilevanza è quanto stabilito in termini di nuovo prelievo fiscale Irpef. In particolare, la L. di Bilancio 2022 introduce un nuovo sistema di calcolo dell’imposta, modificando sia le aliquote che gli scaglioni precedentemente in vigore, oltre che rideterminando il metodo di calcolo ed assegnazione delle detrazioni di imposta e del trattamento integrativo.

Nel dettaglio, le nuove aliquote e scaglioni Irpef sono i seguenti:

fino a 15.000 euro                                          23%

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro             25%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro             35%

oltre 50.000                                                      43%

Il nuovo trattamento integrativo è previsto nella seguente modalità:

  • E’ maturato dai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per il periodo d’imposta (rispetto ai 28.000 € precedentemente previsti) e con imposta lorda, superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
  • E’ maturato da coloro i quali hanno redditi da 15.000 euro a 28.000 euro solo se incapienti, ovvero quando la somma di detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni da lavoro dipendente e assimilato, detrazioni per oneri, siano di ammontare superiore all’imposta lorda;
  • L’importo resta di 1200 € annui riparametrati su base mensile, sulla base della durata del rapporto di lavoro.

L’ulteriore detrazione è invece soppressa.

Compensazione di crediti fiscali e contributivi

La nuova Legge di Bilancio conferma a regime, rendendola stabile, la possibilità di compensare mediante modello F24 crediti di imposta e contributi nel limite di 2 milioni di euro annui.

Aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori dipendenti

La nuova Legge di Bilancio prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia prevista una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei dipendenti.

Nel dettaglio, per i suddetti lavoratori i quali abbiano una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, è sancita una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.

Detta misura è eccezionale, prevista unicamente per l’anno in corso.

Si specifica che si resta in attesa di ulteriori necessari chiarimenti in merito all’esatta individuazione e calcolo del predetto limite retributivo.

Congedo padre

Il recente intervento normativo conferma, rendendo strutturale nelle modalità attuali, il congedo padre per i figli nati/adottati/affidati.

Pertanto, il congedo in analisi resta il seguente:

  • Congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
  • Congedo facoltativo di 1 giorno, da utilizzare in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di maternità obbligatoria in capo alla stessa.

I congedi in analisi, come precedentemente previsto, sono da utilizzarsi entro i primi 5 mesi dalla nascita/ingresso in famiglia/entrata in Italia del minore.

Si specifica che per ogni giorno di congedo resta ferma la maturazione di un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione. La stessa è anticipata dal datore di lavoro, e recuperata tramite conguaglio contributivo di quanto dovuto all’Ente previdenziale.


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