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In data 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Con questa news si delinea una prima sintesi delle numerose disposizioni in materia di lavoro che, si sottolinea, non riguardano unicamente e strettamente l’emergenza sanitaria da Covid-19, ma un ben più ampio complesso di interventi.
Nuova tassazione del reddito e detrazioni
Di assoluta rilevanza è quanto stabilito in termini di nuovo prelievo fiscale Irpef. In particolare, la L. di Bilancio 2022 introduce un nuovo sistema di calcolo dell’imposta, modificando sia le aliquote che gli scaglioni precedentemente in vigore, oltre che rideterminando il metodo di calcolo ed assegnazione delle detrazioni di imposta e del trattamento integrativo.
Nel dettaglio, le nuove aliquote e scaglioni Irpef sono i seguenti:
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 43%
Il nuovo trattamento integrativo è previsto nella seguente modalità:
L’ulteriore detrazione è invece soppressa.
Compensazione di crediti fiscali e contributivi
La nuova Legge di Bilancio conferma a regime, rendendola stabile, la possibilità di compensare mediante modello F24 crediti di imposta e contributi nel limite di 2 milioni di euro annui.
Aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori dipendenti
La nuova Legge di Bilancio prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia prevista una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei dipendenti.
Nel dettaglio, per i suddetti lavoratori i quali abbiano una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, è sancita una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.
Detta misura è eccezionale, prevista unicamente per l’anno in corso.
Si specifica che si resta in attesa di ulteriori necessari chiarimenti in merito all’esatta individuazione e calcolo del predetto limite retributivo.
Congedo padre
Il recente intervento normativo conferma, rendendo strutturale nelle modalità attuali, il congedo padre per i figli nati/adottati/affidati.
Pertanto, il congedo in analisi resta il seguente:
I congedi in analisi, come precedentemente previsto, sono da utilizzarsi entro i primi 5 mesi dalla nascita/ingresso in famiglia/entrata in Italia del minore.
Si specifica che per ogni giorno di congedo resta ferma la maturazione di un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione. La stessa è anticipata dal datore di lavoro, e recuperata tramite conguaglio contributivo di quanto dovuto all’Ente previdenziale.
Marzo 17, 2025