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Decreto Cura Italia. Divieto di licenziamento e 600 €

Pubblichiamo la terza sintesi sui provvedimenti previsti dal recente Decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020.

Il Decreto interviene nell’ottica di salvaguardare i posti di lavoro ed assicurare un reddito ai lavoratori anche in seguito all’emergenza epidemiologica.

 

CORONAVIRUS – DIVIETO DI LICENZIAMENTO

 

Al fine di sostenere le famiglie ed i lavoratori nell'affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'ottica di salvaguardare i posti di lavoro dei lavoratori dipendenti, il Decreto Cura Italia ha disposto che, a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto), e per un periodo di 60 giorni, ovvero fino al 16 maggio 2020:

  • sono sospese le procedure di riduzione collettiva del personale, ivi comprese tutte quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020;
  • è fatto divieto al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni relative all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'attività produttiva.

Lo scopo del Governo è quello di evitare la perdita dei rapporti di lavoro per effetto dell'emergenza sanitaria, incentivando in alternativa il ricorso al lavoro agile, ove possibile, agli ammortizzatori sociali, e alla fruizione di ferie, permessi e congedi da parte dei lavoratori.

Resta inteso che è comunque possibile licenziare per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per altre ipotesi di recesso diverse da quelle dettate da motivazioni di natura economica.

 

CORONAVIRUS – INDENNITA’ 600 EURO

 

Per il mese di marzo, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, è concessa una indennità di 600,00 €.

I lavoratori di cui sopra, per aver diritto all’indennità non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio casse di ordini professionali per cui saranno previsti altri strumenti a sostegno del reddito). Si precisa che hanno diritto all’indennità anche i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo e gli iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani;
  • Commercianti;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

Hanno diritto inoltre all’indennità di 600 €:

  • i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020, a tal proposito l’Inps individua i settori interessati;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro e che non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

I soggetti di cui sopra non devono percepire il reddito di cittadinanza.

Si precisa che l’indennità in oggetto non concorre alla formazione del reddito.

I lavoratori destinatari dell’indennità al fine di ricevere la prestazione interessata dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica.

I canali per la domanda sono i seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web la somma di cui alla presente circolare, può essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Anche in questo caso, l’interessato può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

 

 

Con l’augurio che questo periodo possa finire presto vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 


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