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L’Inail con nota 1184 del 1 febbraio 2021 ha chiarito che i premi assicurativi ordinari non sono dovuti in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa l'attività lavorativa.
L'istituto chiarisce che, venendo a mancare l’esposizione al rischio, viene a mancare il presupposto dell’assicurazione. Per tale motivo non è dovuto il premio per i periodi in oggetto.
Si specifica che sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS, i premi speciali unitari ex articolo 42 del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto, che hanno all'attivo una assicurazione con specifica polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori o per i pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne. Questi premi trimestrali e mensili sono infatti misurati e dovuti in misura fissa.
Novembre 18, 2024