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Regole dal 01.01.2020 per le compensazioni in F24 e obbligo di invio telematico dell’Agenzia delle Entrate

Per opportuna conoscenza di seguito vengono descritte le nuove regole per la trasmissione dei modelli F24 con compensazioni.

Nuove regole dal 1° gennaio 2020 per le compensazioni in F24 e obbligo di invio telematico dell’Agenzia delle Entrate:

A partire dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove regole per le compensazioni nel modello F24, volte a contrastare l’evasione fiscale e contributiva.

A tal fine è stato stabilito per tutti i contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate per effettuare tutte le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze, anche parziali, di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborso da 730 e bonus Renzi.

L’obbligo riguarda:

a) imposte sostitutive;

b) Irpef e relative addizionali;

c) IRAP;

d) IVA;

e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi6;

f) sostituti d’imposta (bonus Renzi e rimborsi da 730).

Pertanto, per tutti i contribuenti i modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti anche parziali non sarà più possibile utilizzare i servizi home banking, remote banking o altri servizi messi a disposizione dalle banche, Poste, ecc.

Per le istruzioni operative, si rimanda alla risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

RIEPILOGO:

Saldo modello F24

Modalità di compensazione utilizzabile

Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni

Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari

Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Modello F24 con saldo zero

Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Come si evince, per il modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero, la situazione rimane invariata:

  1. Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo);
  2. Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).

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