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Patente a punti

Con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra i molti aspetti, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nell’apposito D.M. del 20 settembre 2024.

Di seguito si forniscono le prime indicazioni, tenuto conto dei documenti di prassi ammnistrativa emanati.

Rilascio della patente

I soggetti interessati

Sono tenuti al possesso della patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Si specifica che le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente in analisi; tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

La normativa esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

I requisiti

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TU salute e sicurezza sul lavoro;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, dovendo gli stessi essere previsti “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro o coloro i quali sono indicati dalla L. 12/1979.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Si chiarisce che l’apposito portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi di legge, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, come detto, anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

N.B. à In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e dal 23 settembre 2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello che si allega alla presente circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Tale trasmissione ha efficacia unicamente fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. Pertanto, a partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

Revoca della patente

Ai sensi di legge: “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.

Inoltre, è stabilito che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca da parte dell’Ispettorato non può comunque prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contenuti informativi della patente

La patente contiene le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. data di rilascio e numero della patente;
  4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore;
  7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente ai sensi di legge.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate dagli organi addetti, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale appositamente predisposto.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Ai sensi di legge “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.

Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione sono dati dal verificarsi di infortuni:

  • “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
  • “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.

Le indagini volte al verificarsi delle situazioni suddette si incentrano anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore acquisisce ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

  • per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
  • per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
  • per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento della sospensione può essere comminato.

Di seguito alcuni casi particolari:

  • La sospensione per evento infortunistico mortale normalmente “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.
  • La sospensione in caso di inabilità permanente deriva da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente e non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente. La disposizione di legge in proposito richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso non si dovrà attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione. Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità: è stabilito infatti che “la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

Durata della sospensione

La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Tuttavia, ai fini della determinazione della durata, occorre tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive.

Ricorso avverso il provvedimento e verifica del rispristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica da parte degli enti competenti.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”; mentre se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Come previsto dalla normativa:

  • in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la seguente tabella:

  • in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all’apposita normativa, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento;
  • in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti secondo tabella di seguito:

  • in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

Decurtazione dei crediti

II punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nella tabella di seguito:

 

 

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Patente con meno di 15 punti

Nell’ipotesi in cui la patente sia dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000.

Va inoltre evidenziato che il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto ad attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001).

Fusioni e trasformazioni di impresa

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Al riguardo, è stato precisato che saranno date ulteriori indicazioni da parte degli organi predisposti.

Restando a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti, o ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.   

              

 


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