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Nuovo protocollo sicurezza Covid19 - 24 aprile 2020

E’ in vigore il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” datato 24.04.2020 che potete trovare di seguito.

Come per il precedente protocollo, sono state individuate delle misure essenziali per evitare il contagio sui luoghi di lavoro.

Tra i punti essenziali individuiamo i seguenti:

  • Obbligo di non presenza (e non accesso) sul posto di lavoro in caso di temperatura corporea oltre i 37,5 gradi e altri sintomi influenzali;
  • L’azienda deve informare i lavoratori circa i rischi connessi alla possibilità di contagio e circa l’utilizzo dei Dpi messi a disposizione;
  • I lavoratori che negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con malati Covid19 non possono accedere sul luogo di lavoro;
  • l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • Utilizzo dei Dpi previsti. Con la particolarità che qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Lo Studio consiglia l’utilizzo del maggior numero possibile di Dpi, anche in una logica di Melius abundare quam deficere.
  • Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio. Anche in questo caso il protocollo sembra ammonire che, in caso di contagio in situazione lavorativa in azienda, sostituibile da smart working, l’azienda risulta pienamente responsabile.
  • Non sono consentite riunioni in presenze salvo per cause reali di necessità;
  • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita al luogo di lavoro per i dipendenti e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

 

Resta inteso che le aziende per poter permettere la resa della prestazione lavorativa devono rispettare tutte le previsioni contenute all’interno del protocollo.

Vi ricordiamo che il datore di lavoro resta pienamente responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori sul posto di lavoro e che il contagio avvenuto in occasione di lavoro è da considerarsi al pari di un infortunio lavorativo, con obbligo quindi di comunicazione e denuncia, oltrechè di trattamento economico apposito.

 

Consultabile qui il nuovo protocollo:

Protocollo condiviso 24 aprile

 

 


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