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Riforma del lavoro sportivo

Com’è noto, è entrata in vigore la cd. Riforma del lavoro sportivo, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i..

A seguito degli interventi correttivi emanati, al momento restano ancora da chiarire alcuni importanti aspetti, i quali saranno oggetto di apposite circolari da parte di tutti gli enti coinvolti.

Di seguito, si fornisce un riepilogo di quanto previsto fino a questo momento, soprattutto in termini di attività dilettantistica. La presente circolare sarà da noi integrata una volta pubblicati i restanti documenti di prassi amministrativa, ancora necessari.

Definizione di Lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è colui il quale è individuato testualmente dalla normativa:

  • l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara;
  • ma anche il tesserato che svolge verso corrispettivo (quindi non identificabile nel volontario) attività individuate con apposito decreto, che sono rilevanti per l’espletamento dell’attività sportiva, purché non siano di carattere amministrativo e gestionale. à Per queste mansioni collaterali, si aspetta l’apposita elencazione univoca, non potendosi al momento individuare le ulteriori attività.

Il lavoratore sportivo è da considerarsi subordinato se la modalità in cui si realizza il rapporto di lavoro è tipicamente subordinata (es. rispetto di un orario predeterminato, assoggettamento alle direttive – eterodirezione – del datore di lavoro). La norma non crea un’area neutra in cui non applicare il diritto del lavoro, ma crea, semmai delle presunzioni (che riducono l’onere probatorio in capo al datore di lavoro/committente). La subordinazione sportiva soggiace ad alcune specificità rispetto all’ambito ordinario (ad es. tempo determinato fino a 5 anni e mancata applicazione di alcune disposizioni normative).

Il lavoratore sportivo può essere anche autonomo, anche nelle forme del co.co.co. (parasubordinato), ma anche nelle forme di pura autonomia e di prestazione occasionale, tenuto conto che, “alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.” non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, laddove vi sia parasubordinazione, prevista dall’art. 2, c. 2, D.Lgs. 81/2015.

Nel dilettantismo, vi è presunzione di co.co.co. se:

  1. La prestazione è inferiore alle 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive);
  2. Se le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

In ogni caso, sopravvive la subordinazione, e peraltro risulta possibile ricorrere all’apprendistato di 1°, 2° o 3° livello, in presenza dei precipui requisiti (l’apprendistato professionalizzante è possibile già dai 15 anni ma solo fino ai 23).

Data la particolarità del settore, agli apprendisti di 1° e 3° livello non si applicano i limiti di contingentamento, la disciplina relativa al preavviso e la disciplina sul recesso à l’apprendistato al termine del periodo formativo cessa automaticamente.

Si consideri che nell’area del professionismo, vige la presunzione di subordinazione, al contrario del settore dilettantistico.

Si tenga conto, inoltre, che è possibile certificare i contratti di lavoro, tramite gli appositi canali predisposti, per conferire maggiore certezza alla configurazione del rapporto di lavoro.

Trattamento (e agevolazioni) di tipo fiscale nel dilettantismo

I compensi per lavoro sportivo fino a 15.000 € non costituiscono imponibile (no imposizione fiscale), l’applicazione dell’imposta avviene solo in caso di superamento di tale importo e solo per la parte che supera il predetto importo. Il lavoratore sportivo ha però il compito di dichiarare i compensi per lavoro sportivo percepiti nell’anno di riferimento in ambito dilettantistico. à Per il 2023, al fine del calcolo dei 15.000 €, si considerano anche i redditi diversi percepiti prima del 1° luglio 2023. Si chiarisce che dal 1° luglio 2023 i redditi sportivi sono considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente

Trattamento (e agevolazioni) di tipo previdenziale nel dilettantismo: i lavoratori sportivi hanno diritto a tutte le assicurazioni di tipo previdenziale e assistenziale (Inps e infortuni) à i Co.co.co. sono iscritti alla gestione separata Inps (applicazione del 24% in presenza di altre iscrizioni obbligatorie, o 25% se assicurazione esclusiva). Gli istruttori, i direttori tecnici se risultano essere già iscritti (ad esempio alle gestioni per spettacolo) possono entro sei mesi optare per il mantenimento del regime in essere.

La contribuzione, normalmente, si applica solo al superamento dei 5.000 € annui di compenso, e solo per la parte eccedente. Fino al 31.12.2027 vi è un regime di favore: la contribuzione è ridotta del 50% (imponibile ridotto del 50%). Ulteriormente, per i lavoratori sportivi in forza prima del 1° luglio 2023, vi è la neutralizzazione, ai fini contributivi, del periodo lavorativo precedente.

I lavoratori subordinati sportivi, in ogni caso, anche in presenza di polizze private, sono assoggettati alle tutele assistenziali Inail. I co.co.co. possono essere assoggettati ad assicurazioni private (no obbligo Inail, ma sì obbligo di tutela assicurativa).

È possibile il lavoro dei volontari, per attività istituzionali o per la formazione, didattica, preparazione oppure svolgimento di attività sportiva à il volontariato non può essere retribuito, può al massimo essere rimborsato (ma non a forfait) sulla base di pezze giustificative per vitto, alloggio e trasporto, oppure anche su autocertificazione delle spese sostenute, purché non superiori a 150 € mensili e solo se vi è apposita delibera dell’organo sociale. Se il volontario utilizza un mezzo proprio si può rimborsare in base ai km, se le prestazioni sono sostenute al di fuori del territorio comunale e se sono quantificate in base alla percorrenza e al tipo di vettore. Questi rimborsi, se rispettati i requisiti di cui in precedenza, non formano reddito.

Se in parallelo vi è un’occupazione presso la Pubblica amministrazione:

  • Nel caso di volontariato vige il silenzio assenso, purché il volontario abbia comunicato preventivamente alla Pa la sua attività;
  • Nel caso di prestazione sportiva retribuita, è necessaria una autorizzazione al fine di poter rendere la prestazione sportiva, che può accettare o rigettare la domanda entro 30 giorni.

Aspetti amministrativi, operativi e gestionali

Necessaria l’iscrizione al Rasd à così il Dipartimento per lo Sport: “Nel Registro – interamente gestito con modalità telematiche – sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”.

Il Rasd può essere un mezzo tramite cui effettuare buona parte degli adempimenti di tipo amministrativo-gestionali dell’ente (se non tutti).

Tra questi:

  • Si deve comunicare l’inizio del lavoro sportivo, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro con il lavoratore sportivo (la comunicazione può essere sostituita dalla Cob-Unilav); si tenga presente che ad oggi sembrano ricadere nell’obbligo di comunicazione tutte le prestazioni sportive, anche quelle al di sottò dei limiti di 5.000 €;
  • Si devono raccogliere i dati relativi ai compensi e al prelievo contributivo dei co.co.co., e questo può sostituire la tenuta del Lul; si tenga conto che l’iscrizione al Lul può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, oppure entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, tuttavia appare più che opportuno (e di maggiore comodità anche per eventuali controlli in fasi successive) effettuare le registrazioni al Ras ovvero al Lul mese per mese, consegnando con la medesima scadenza il prospetto paga al lavoratore.

Testualmente, gli ultimi documenti di prassi, chiariscono che “Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici e assume il ruolo di “portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali” relativi ai rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo, con l’obiettivo di ridurre i costi a carico delle associazioni e società e fare emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale”.

Per tutto quanto detto, il suddetto portale permetterà di gestire, presumibilmente in toto, gli adempimenti degli enti coinvolti.

In merito agli adempimenti di tipo previdenziale per il lavoro sportivo, I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti previdenziali entro il 31 dicembre 2023.

Sulle attività amministrativo-gestionali

Se ci sono gli estremi di una parasubordinazione, e quindi il rapporto di lavoro non si attua alla pari di un rapporto di lavoro subordinato, le attività amministrativo gestionali possono essere concretizzate con co.co.co., tenuto conto che “Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” à in questo caso, obbligo assicurativo e previdenziale (gestione separata).

Gli adempimenti Inail risultano essere obbligatori per i soli collaboratori amministrativo/gestionali, benché il vademecum pubblicato dal Dipartimento sport e salute riporti erroneamente l’obbligo per tutti i lavoratori, compresi gli sportivi, senza tener conto della modifica operata in tal senso dal Dlgs 120/2023.

Anche in questi casi, è prevista l’esenzione fiscale fino ai 15.000 €, l’esenzione contributiva fino a 5.000 € e lo sconto contributivo del 50% fino al 2027.

Gli adempimenti seguono il normale iter previsto per le collaborazioni coordinate e continuative non sportive.

Attività a contatto con i minori

Per quanto riguarda l’impiego di minori in attività sportive si prevede al riguardo l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport per l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori “inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica.

In presenza di minori che praticano attività sportiva, tuttavia, ad oggi si prevede l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.


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