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Rinnovo Ccnl Artigiani Estetica, Barbieri e Parrucchieri

Dopo molti anni, il Ccnl per il settore artigiano dell’estetica, barbieri e parrucchieri, è stato rinnovato.

Di seguito vi forniamo un breve elenco delle più importanti novità introdotte:

 

RINNOVO DEI MINIMI RETRIBUTIVI

Livello

Minimi retributivi precedenti

Minimi retributivi dal

1° ottobre 2022

1° febbraio 2023

1

1.395,99

1.476,82

1.511,46

2

1.275,26

1.349,10

1.380,74

3

1.209,00

1.279,00

1.309,00

4

1.139,90

1.205,90

1.234,19

 

UNA TANTUM

Per i lavoratori in forza al 10 ottobre 2022, è stato previsto un importo UNA TANTUM lordo di 246,00 € suddivisibile in quote mensili, o frazioni, sulla base della reale durata del rapporto di lavoro (al momento, salvo ulteriori futuri chiarimenti, il periodo di riferimento è quello dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022).

L’importo suddetto è da corrispondere in tre tranches:

  • 100,00 € nel mese di novembre 2022;
  • 100,00 € nel mese di dicembre 2022;
  • 46,00 € nel mese di marzo 2023.

Per i lavoratori apprendisti, l’Una Tantum è maturato nell’ordine del 70%.

L’importo è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post partum", in caso di part-time, o per sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo deve essere riconosciuto anche in caso di dimissioni o licenziamento.

 

CONGEDI PER LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE

Per le lavoratrici inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è riconosciuto il diritto dell'astensione retribuita dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Sono riconosciuti, inoltre, ulteriori 90 giorni di permesso non retribuito. Per la richiesta dell’astensione, salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice deve garantire un preavviso non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del congedo, e deve consegnare l’apposita certificazione che attesti l'inserimento nei predetti percorsi. Al termine dei percorsi di protezione, può essere richiesto dalla lavoratrice l’esonero per un anno al prestare lavoro in turni disagiati.

Il congedo può essere goduto, a scelta, su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. Il godimento su base oraria è consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello di inizio del congedo.

In aggiunta, viene prevista la possibilità per la lavoratrice di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, anche in via temporanea, oltre ad essere prevista la possibilità, per la stessa, di trasformare il rapporto da part time a tempo pieno.

Da ultimo, è prevista la possibilità per la lavoratrice in analisi di richiedere il trasferimento presso altro esercizio e sede di lavoro, salone/negozio, laddove presenti, anche presso altri comuni. Il datore di lavoro, entro 7 giorni dalla richiesta, se possibile si impegna al trasferimento della lavoratrice.


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