+39 030 242 4161 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rinnovo Ccnl Studi Professionali

il giorno 16 febbraio 2024, Confprofessioni, per la parte datoriale, e le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, per i lavoratori, hanno firmato l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo Studi Professionali, scaduto nel 2018, con una durata triennale.

Di seguito si illustrano le novità salienti sancite dal rinnovo.

Tempo determinato

Si stabilisce che, ai fini della stipula e del rinnovo oltre i 12 mesi, fino ai 24, le parti del rapporto di lavoro possono inserire le seguenti causali:

-              Incremento temporaneo, con il quale si intende “l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi”;

-              Nuove attività, con cui si intende “l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione”.

In aggiunta, vengono estese le ipotesi di non applicazione dei limiti numerici di attivazione, che oggi, ai sensi dell’art. 52, ricomprendono anche “d) assunzione di lavoratori sospesi con l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali (Cigo oppure sospesi nell’ambito della disciplina sui fondi di solidarietà ex art. 26 e segg. D.Lgs. n. 148/2015); e) assunzione di lavoratori percettori della Naspi; f) assunzione di lavoratrici che rientrano sul mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell’assunzione a termine”; oltre alle ipotesi già previste in precedenza, ovvero “a) nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale; b) per ragioni di carattere sostitutivo; c) con lavoratori di età superiore a 55 anni”.

Praticantato tramite apprendistato

Relativamente al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs, 81/2015, sarà possibile (e non obbligatorio), attuare un apprendistato di 3° livello per esperire l’obbligatorio periodo di pratica professionale del lavoratore, applicando quindi le tipiche obbligazioni di un reale rapporto di lavoro (in apprendistato).

Bilateralità

Le parti sociali si impegnano a una maggiore bilateralità. Anche per questo motivo, si assiste a un incremento delle quote ad essa destinate. In particolare, tra i molti aspetti, è stabilito che, dalla mensilità di marzo 2024, il finanziamento tramite contributo unificato a CADIPROF e EBIPRO sarà di 29 € mensili, per 12 mensilità, rispetto ai 22 € precedentemente previsti.

Aumenti retributivi e una tantum

Le parti si accordano per un aumento retributivo correlato al rinnovo del contratto.

In particolare, l’aumento è di 215 € per un 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, ossia:

  • Per i Quadri, 303 €;
  • Per il 1° livello, 269 €;
  • Per il 2° livello, 234 €;
  • Per il 3° livello S, 217 €;
  • Per il 3° livello, 215 €;
  • Per il 4° livello S, 208 €;
  • Per il 4° livello, 201 €;
  • Per il 5° livello, 187 €.

L’aumento è da erogare in più tranches:

  • 105 € nel mese di marzo 2024;
  • 45 € nel mese di ottobre 2024;
  • 45 € nel mese di ottobre 2025;
  • 20 € nel mese di dicembre 2026. 

Ulteriormente, si stabilisce l’erogazione di un una tantum del valore di 400 €, nella seguente modalità:

  • 200 € a maggio 2024;
  • 200 € a maggio 2025.

Alcune specifiche in merito al suddetto una tantum:

  • non è da riproporzionare in base al livello di assunzione;
  • è dovuto solo ai lavoratori in forza al momento del rinnovo;
  • è da riparametrare in base al periodo di servizio del lavoratore, nonché – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’effettiva durata della prestazione stabilita nel contratto di lavoro;
  • Può essere garantito tramite strumenti di welfare;
  • Ingloba retribuzione diretta e indiretta, e non incide sul Tfr.

Ultime notizie