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Rinnovo Ccnl Terziario, distribuzione e servizi

Il giorno 22 marzo 2024, la rappresentanza datoriale CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi.

Di seguito si illustrano le principali novità sancite dal rinnovo, che decorre dal 1° aprile 2024 con scadenza contrattuale prevista per il 31 marzo 2027.

Aumenti retributivi

È stato stabilito un aumento retributivo lordo pari a 240,00 € per il IV livello, da riparametrare per gli altri livelli contrattuali, da erogare in 6 tranches:

  • 30,00 € a partire dal 1° aprile 2023 (già erogato con AFAC);
  • 70,00 € a partire dal 1° aprile 2024;
  • 30,00 € a partire dal 1° marzo 2025;
  • 35,00 € a partire dal 1° novembre 2025;
  • 35,00 € a partire dal 1° novembre 2026;
  • 40,00 € a partire dal 1° febbraio 2027.

Di seguito si forniscono le tabelle degli aumenti e dei nuovi minimi retributivi:

Livello

Aumenti a partire dal

1° aprile 2023*

1° aprile 2024

1° marzo 2025

1° novembre 2025

1° novembre 2026

1° febbraio 2027

Q

52,09

121,54

52,09

60,77

60,77

69,44

I

46,92

109,48

46,92

54,74

54,74

62,55

II

40,59

94,70

40,59

47,35

47,35

54,11

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

V

27,10

63,24

27,10

31,62

31,62

36,14

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,45

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

Livello

Paga base a partire dal

1° aprile 2023*

1° aprile 2024

1° marzo 2025

1° novembre 2025

1° novembre 2026

1° febbraio 2027

Q

1.948,73

2.070,27

2.122,36

2.183,13

2.243,90

2.313,34

I

1.755,41

1.864,89

1.911,81

1.966,55

2.021,29

2.083,84

II

1.518,43

1.613,13

1.653,72

1.701,07

1.748,42

1.802,53

III

1.297,84

1.378,78

1.413,47

1.453,94

1.494,41

1.540,66

IV

1.122,46

1.192,46

1.222,46

1.257,46

1.292,46

1.332,46

V

1.014,11

1.077,35

1.104,45

1.136,07

1.167,69

1.203,83

VI

910,44

967,22

991,55

1.019,94

1.048,33

1.080,78

VII

779,47

828,08

848,91

873,22

897,53

925,31

Una tantum

Ad integrazione delle somme suddette, le Parti hanno stabilito la corresponsione di un "una tantum", pari a 350,00 € lordi per il IV livello, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento.

L'"una tantum" spetta ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, anche apprendisti, ed è da riproporzionare in base alla durata del rapporto e all'effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

L'importo è da erogarsi in due tranches, di eguale importo, con le retribuzioni di luglio 2024 e luglio 2025, e deve essere ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa;

L’una tantum non è utile ai fini della maturazione del TFR e può essere assorbita da eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, specificatamente volti all’anticipazione degli importi "una tantum".

Di seguito la tabella riepilogante la modalità di corresponsione dell’una tantum:

Livello

01/07/2024

01/07/2025

Q

303,81

303,81

I

273,67

273,67

II

236,73

236,73

III

202,34

202,34

IV

175,00

175,00

V

158,11

158,11

VI

141,95

141,95

VII

121,53

121,53

Clausola elastica per i part-time

L’indennità annuale alternativa alla maggiorazione per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa viene aumentata, dal 1° gennaio 2025, su base annua, a 155 €, da corrispondere mensilmente.

Contratto a termine

In linea con le recenti previsioni normative in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, il rinnovo contrattuale individua le causali per le quali si legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro:

  • saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
  • fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
  • festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
  • terziario avanzato: lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell'ambito del terziario avanzato;
  • digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttiva/operativa, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. In tal caso saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
  • incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

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