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E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (C.d. Decreto Ristori Bis), approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal Dpcm del 3 novembre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid.
Si riportano di seguito alcune delle misure salienti previste.
ESTENSIONE DELLA PLATEA DEGLI AVENTI DIRITTO AGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Il Decreto-Legge n. 149 del 9 novembre 2020 allarga la platea dei lavoratori aventi diritto agli strumenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane previste dal cd. Decreto "Ristori".
E’ oggi possibile quindi comprendere nei trattamenti di cui sopra i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020).
Si rammenta, a tal fine, che il Decreto Ristori ha concesso ulteriori sei settimane di trattamenti di integrazione salariale, che devono essere collocati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI IN ZONA ROSSA
Il Decreto Ristori Bis concede, nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (zone rosse), e nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere allo smart working, dei periodi di congedo per Covid19, pagato dall’INPS al 50% della retribuzione.
Si specifica che, per permettere l’operatività del suddetto trattamento, è necessaria apposita circolare Inps.
BONUS BABY-SITTING PER LA ZONA ROSSA
Il Decreto Ristori Bis concede, nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (zone rosse), e nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere allo smart working, il bonus Baby-sitting.
Il bonus di cui sopra, può essere utilizzato per servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, ed esclusivamente per prestazioni di babysitteraggio effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
A differenze di quanto precedentemente previsto, il bonus non è utilizzabile per retribuire i familiari.
Continuerà invece ad essere utilizzabile tramite Libretto di Famiglia.
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E ACQUACOLTURA
Il Decreto in analisi concede per determinati settori, anche per il mese di dicembre, quanto già concesso con DL agosto, ovvero l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro.
I datori di lavoro interessati sono:
che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:
01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx - Pesca e acquacoltura
11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 - Produzione di birra
46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Novembre 18, 2024