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Come anticipato nelle precedenti news, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto “Rilancio”, recante, fra le altre cose, disposizioni per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro “irregolari”.
L’art. 103 del decreto prevede che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare (cd. lavoro nero) ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri (sanatoria).
L’articolo 103 del decreto prevede inoltre che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano, della durata di 6 mesi. Il termine dei 6 mesi inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.
In sostanza, le due “sanatorie” riguardano l’emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno:
a) NEL PRIMO CASO la regolarizzazione riguarda lavoratori italiani o cittadini stranieri già occupati e con contratto di lavoro in corso;
b) NEL SECONDO CASO è consentita la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se privi del permesso di soggiorno.
REQUISITI PER STRANIERI
E’ necessario che i cittadini stranieri:
- siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all’ 8 marzo 2020, e produrre una dichiarazione di presenza (ai sensi della L. 68/2007) o una documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
- non abbiano lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, invece, devono:
- risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, e non essere più usciti dall’Italia dall’8 marzo;
- dimostrare di aver svolto attività di lavoro prima del 31 ottobre 2019 nei settori prima citati:
a) agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura;
b) assistenza alla persona (badanti);
c) lavoro domestico (colf).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di emersione delle attività di lavoro nero potranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito decreto, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del cd. DL Rilancio (19 maggio 2020):
a) all’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) allo Sportello Unico per l’Immigrazione, per i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da quelli di cui alla successiva lettera c);
c) alla Questura e, contestualmente, all’Ispettorato del Lavoro territoriale, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
COSTI PER L’EMERSIONE
DATORI LAVORO: i datori di lavoro dovranno versare un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore più un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
LAVORATORI: i lavoratori dovranno versare un contributo di 130 euro, al netto dei costi previsti poi per il rilascio del permesso di soggiorno, che restano comunque a carico dell’interessato (circa 30 euro).
Si ricorda che non c’è un limite al numero di persone che possono accedere alla regolarizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti.
INAMMISSIBILITA’ ALLA REGOLARIZZAZIONE
Non possono presentare domanda di regolarizzazione:
- i datori di lavoro che siano stati condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” o per reati diretti allo sfruttamento della prostituzione o di minori, per intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;
- i cittadini stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione o segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti stupefacenti, il “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” o il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite;
La presentazione della domanda di emersione comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti per l’impiego di lavoratori.
SANZIONI
Allo scopo di scoraggiare l’occupazione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 che abbiano presentato l’istanza per l’ottenimento del permesso temporaneo di 6 mesi, le sanzioni vengono raddoppiate.
Si sottolinea che bisognerà attendere l’emanazione dei decreti attuativi (di prossima emanazione), che chiariranno ulteriormente i requisiti necessari e le procedure da seguire per accedere al processo di emersione.
Novembre 18, 2024