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Siamo già nel futuro: lo Smart working

“Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi”.

Così il sito del ministero del lavoro definisce lo Smart working, chiarendo subito che non si è di fronte ad un nuovo contratto di lavoro bensì ad una nuova modalità organizzativa del rapporto di lavoro, disciplinata dalla Legge n. 81/2017, che ha come obiettivo quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ma in poche parole cos’è il lavoro agile? E’ un istituto che tramite il Jobs act è diventato finalmente ufficiale, trovando un quadro normativo definito. Lo stesso consente al lavoratore, pubblico e privato, e al datore di lavoro di accordarsi al fine di superare i concetti di spazio e tempo nella resa della prestazione lavorativa. Non si parla più quindi del classico lavoro in ufficio in orario predefinito, ma, ovviamente in presenza di mansioni che lo consentano, si parla ora di lavoro reso, in parte, in tempi e luoghi diversi rispetto alla realtà aziendale con particolare propensione agli obiettivi raggiungibili dal lavoratore. Andiamo ora ad analizzare dettagliatamente i requisiti e le caratteristiche dello Smart Working.

L’accordo

Innanzitutto la Legge n. 81/2017 stabilisce che si può ricorrere al Lavoro agile solo tramite un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore. Lo stesso deve contenere:

  • La durata: Che può essere a tempo indeterminato o determinato;
  • Il preavviso: Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o, senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo;
  • Le modalità di svolgimento dello Smart working: In particolare l’accordo deve disciplinare quando sarà resa la prestazione all’esterno dei locali aziendali (ad Esempio tutti i pomeriggi) e quali strumenti tecnologici saranno messi a disposizione dal datore di lavoro (con l’indicazione del “diritto alla disconnessione” in capo al lavoratore, ossia di vere e proprie fasce orarie di disconnessione dai dispositivi aziendali);
  • Il potere disciplinare, direttivo e di controllo: L’accordo individua le forme di esercizio del potere disciplinare, direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro nella resa agile del rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
  • Il riposo: Regolamentazione dei tempi di riposo del lavoratore.

Parità di trattamento

I lavoratori agili hanno diritto allo stesso trattamento retributivo e normativo riconosciuto ai colleghi che svolgono le loro mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Tutela Inail e sicurezza

Allo Smart worker è assicurata la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento anche alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. Lo stesso vale per la tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo prescelto per l’attività lavorativa. Le prime istruzioni operative sono contenute all’interno della circolare INAIL n. 48/2017. Resta inteso che anche il lavoratore agile deve essere informato (almeno con cadenza annuale) sui rischi generali e specifici connessi alla resa della prestazione lavorativa in modalità Smart working e anche in relazione agli strumenti, attrezzature e apparecchiature forniti dall’azienda per permettere l’attività lavorativa (strumentazione di cui l’azienda è responsabile per quanto riguarda la sicurezza e il buon funzionamento).

Incentivi contributivi

Particolarmente interessante è lo sgravio contributivo riconosciuto a quelle aziende che adottano misure di conciliazione vita-lavoro, nell’ambito di una contrattazione  aziendale di secondo livello (anche in recepimento di contratti collettivi territoriali) che comprenda almeno il 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente la domanda di sgravio. Lo sgravio rappresenta sicuramente il riconoscimento ufficiale dell’importanza che il legislatore ha voluto dare all’istituto del Lavoro Agile. Lo Smart working rientra infatti in quelle misure richieste per l’ottenimento di questo sgravio dal profilo altamente innovativo. Le misure di conciliazione individuate dalla legge sono:

A) Genitorialità:

  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
  • percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting;
  • previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

B) Area di intervento flessibilità organizzativa:

  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti;
  • part-time;
  • lavoro agile (smart working);

C) Welfare aziendale:

  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura;
  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving.

Al fine dell’ottenimento dello sconto contributivo è necessario che l’azienda adotti tramite contrattazione aziendale almeno due delle misure sopraelencate, di cui almeno una appartenente alle aree A o B. L’INPS quantifica il beneficio godibile dalle aziende richiedenti, in base alle risorse disponibili ogni anno, in base ai datori di lavoro che ne hanno diritto e in base alla forza aziendale media di questi ultimi. La misura è concessa solo una volta nel biennio 2017/2018 e consiste in una somma che non può eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione. Occorre sottolineare che, per ottenere l’incentivo è necessario depositare il contratto aziendale sul sito del Ministero del Lavoro, effettuare telematicamente la domanda all’Inps (per il 2018 entro il 15 settembre 2018 per contratti depositati entro il 31 agosto 2018) ed infine essere in possesso del DURC, fermo restando il rispetto dei contratti e accordi nazionali, regionali e territoriali.

Vantaggi economici

Ultimo ma non sottovalutabile è il vantaggio puramente economico a favore dell’azienda e del lavoratore che adottano misure di Smart working. Il lavoro agile consente infatti di ridurre i costi sia all’azienda: ad esempio quelli direttamente imputabili alla presenza di personale nei locali aziendali (illuminazione, climatizzazione estiva e invernale, mense e pulizia); sia al lavoratore: ad esempio costi per utilizzo di mezzi di trasporto privati o pubblici.

Dott. Marco Tuscano
Consulente del Lavoro
Albo Consulenti di BS n. 911


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