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Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica covid – 19 (Regione Lombardia)

La regione Lombardia si è espressa in materia di tirocini nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

 

Attivazione del tirocinio

 

Prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);

2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc…).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato.

 

Gestione del tirocinio

 

Qualora, nel corso del tempo, i presupposti necessari all’attivazione sopra individuati, venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

 

Si specifica che, nei casi in cui le attività sono sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare due tipi di soluzione:

1. Sospendere il tirocinio:

a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi;

b. in caso di sospensione dei lavoratori per l’utilizzo di ammortizzatori sociali (quali Cig, Fis cc.), a ore o a rotazione e che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato al termine della sospensione stessa, tramite una proroga che precede la naturale scadenza del tirocinio. Questi periodi non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

 

2. Far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smart working, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza formativa non in presenza.

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.

 

Si specifica che la modalità “a distanza” deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio.

 

Resta ferma la possibilità di interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l’attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata.

 

Infine, si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all’esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati “sospensione per giustificato motivo” e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

 

 

Completamento del tirocinio extracurricolare

 

Nel caso in cui il tirocinio sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un “nuovo” tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale.

 

Si ricorda che tutta la documentazione attestante l’eccezionalità dell’evento dovrà essere tenuta nel Dossier Individuale del tirocinante relativo al Tirocinio a completamento.

Al termine del Tirocinio a completamento, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.


 

Considerazioni finali per periodi di pratica e tirocini curricolari

 

Si rammenta che i tirocini curricolari (ovvero quelli che si svolgono nell’ambito di un percorso di studi) e i periodi di praticantato per l’iscrizione a ordini professionali non rientrano espressamente tra le materie oggetto delle Linee guida nazionali e quindi non sono disciplinati dalle “Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica covid – 19 – Regione Lombardia”.

Quanto sopra voglia però, per analogia, essere considerato utile anche per la gestione dei suddetti rapporti in mancanza di specifiche disposizioni da parte degli enti scolastici o degli ordini professionali.

 


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