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Reddito di ultima istanza - Coronavirus

Con decreto interministeriale del 30 aprile 2020 il Governo ha esteso ulteriormente la platea dei soggetti che hanno diritto al reddito di ultima istanza, così come previsto dal Decreto Cura Italia.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi non coperti da altre tutele che, in conseguenza dell'emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro è possibile richiedere all’Inps un importo di 600,00 €.

I soggetti interessati sono:

-              I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra                 il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

                        -              I lavoratori intermittenti (o a chiamata) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

-              I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti                 autonomi occasionali come da Codice civile art. 2222. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;

-              Gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del                 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Resta inteso che i predetti lavoratori alla data di presentazione della domanda all’Inps non devono essere titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente (escluso ovviamente quello intermittente), reddito di cittadinanza.

L’importo di cui sopra inoltre non è cumulabile con importi derivanti da cassa integrazione e bonus 600 € per partite iva o professionisti con cassa.

La richiesta del bonus deve essere fatta autonomamente dall’avente diritto, tramite i canali Inps predisposti che verranno ufficializzati tramite apposita circolare dell’istituto di previdenza.


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