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Con la circolare n. 45/2026, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative per la richiesta del contributo una tantum di 1.000 euro, previsto dall’art. 1, comma 206 della Legge n. 207/2024, destinato al sostegno delle famiglie in occasione della nascita o dell’ingresso di un figlio nel nucleo familiare.
Il requisito principale è di natura temporale: l’agevolazione si applica ai bambini nati, adottati o affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Al momento della presentazione della domanda, il genitore richiedente deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il minore sia deceduto prima della presentazione della domanda. In tale situazione, è però necessario che sia stata previamente presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida e priva di difformità prima del decesso.
Nel caso di genitori conviventi, la richiesta può essere presentata da uno dei due, a loro scelta. Se invece i genitori non convivono, la domanda deve essere inoltrata dal genitore che vive stabilmente con il figlio.
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni a partire da uno dei seguenti eventi:
Le richieste possono essere presentate attraverso i seguenti canali messi a disposizione dall’INPS:
Il contributo viene erogato dall’INPS tramite bonifico domiciliato oppure accredito su conto corrente indicato (IBAN). L’erogazione segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande e prosegue fino a esaurimento delle risorse stanziate, pari a 360 milioni di euro per l’anno 2026.
Il bonus una tantum di 1.000 euro non è soggetto a tassazione: non concorre alla formazione del reddito complessivo e non incide sul calcolo delle imposte.