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Congedo papà

Il congedo di paternità obbligatorio (congedo papà) è il diritto di astensione dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento o adozione.

La legge ne disciplina i tempi e le modalità di astensione.

Congedo facoltativo e congedo obbligatorio 

La Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito per la prima volta il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, all’Art. 4. Comma 24, lett a), ha riconosciuto al padre, per gli anni 2013-2014-2015, un giorno di astensione obbligatoria e due di astensione facoltativa, previo accordo con la madre lavoratrice di non fruire di due giorni di congedo maternità.

Successivamente, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all’art. 1, comma 205, ha riconfermato per l’anno 2016 sia la previsione del congedo obbligatorio, aumentato a 2 giorni, sia del congedo facoltativo.

Con Legge di Bilancio n. 232 11 dicembre 2016, all’art. 1, comma. 354 e Legge n. 145 del 30 dicembre del 2018, all’art. 1, comma 278, la validità delle leggi sopracitate è stata prorogata anche per gli anni 2017-2018-2019.

In particolare, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017, a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque giorni per l’anno 2019.

Mentre il congedo facoltativo di un giorno è stato riconfermato esclusivamente per gli anni 2018-2019, sempre previo accordo e astensione della madre.

Periodo Congedo obbligatorio Congedo facoltativo
2013-2015 1 giorno 2 giorni
2016 2 giorni 2 giorni
2017 2 giorni NO
2018 4 giorni 1 giorno
2019 5 giorni 1 giorno

Modalità di fruizione

Il congedo papà deve essere necessariamente goduto entro il quinto mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento o adozione.

I giorni di astensione dal lavoro possono essere goduti sia in maniera continuativa che non continuativa.

Inoltre, lo stesso potrà essere fruito, sia in concomitanza con il congedo di maternità, ovvero successivamente. Quest’ultimo infatti costituisce un diritto autonomo del padre ed è aggiuntivo a quello della madre.

Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.

Indennità

Ai papà che usufruiscono del congedo papà, spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Presentazione della richiesta

Nell’ipotesi in cui il pagamento dell’indennità è anticipata dal datore di lavoro, il lavoratore dipendente che vuole usufruire del congedo deve comunicare le date al datore di lavoro in forma scritta, almeno 15 giorni prima.

Spetterà poi ai datori di lavoro comunicare all’INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio 18 aprile 2013, n. 6499.

Qualora invece il pagamento dell’indennità venga erogato direttamente dall’INPS, i lavoratori devono presentare domanda all’istituto, secondo le modalità da esso definite.


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