
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, commi 7, 10, 11 e 12), Legge di Bilancio 2026, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2026:
- un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
- un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni operative per i sostituti d’imposta.
Di seguito si fornisce una ricostruzioni delle novità introdotte.
Si evidenzia, fin da subito, che le misure surrichiamate incidono direttamente sul netto percepito dal lavoratore, rimarcando, una volta ancora, tra i vari aspetti, l’instabilità degli accordi sul netto.
Imposta sostitutiva 5% – Incrementi retributivi da rinnovi contrattual-collettivi (comma 7)
L’aliquota del 5% si applica agli incrementi retributivi:
- corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- derivanti da rinnovi di soli CCNL, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Beneficiari:
- lavoratori del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 ≤ 33.000 euro (considerando tutti i rapporti di lavoro intercorsi nel 2025);
- per gli stessi vige l’applicazione automatica da parte del sostituto d’imposta.
In caso di più rapporti di lavoro nel 2025, il lavoratore deve consegnare:
- CU precedenti oppure;
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.
Secondo la prassi di riferimento rientrano:
- superminimi assorbiti;
- quota integrativa a carico del datore per malattia, maternità, infortunio.
Sono esclusi:
- scatti di anzianità;
- straordinari;
- indennità notturne/festive/turni;
- TFR;
- una tantum per vacanza contrattuale.
Imposta sostitutiva 15% – Maggiorazioni e indennità (commi 10 e 11)
L’aliquota del 15% si applica, per il 2026, alle somme corrisposte a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- lavoro festivo e nel giorno di riposo settimanale (come individuato dal CCNL);
- indennità di turno e connesse al lavoro a turni ex D.lgs. 66/2003;
- indennità di reperibilità se previste dal CCNL.
Limite: 1.500 euro annui (funzionamento a franchigia)
Beneficiari:
- lavoratori del settore privato;
- con reddito 2025 ≤ 40.000 euro (considerando tutti i rapporti di lavoro intercorsi nel 2025);
- per gli stessi vige l’applicazione automatica da parte del sostituto d’imposta.
In caso di più rapporti di lavoro nel 2025, il lavoratore deve consegnare:
- CU precedenti oppure;
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.
Sono esclusi, poiché già coperti da apposita misura (art. 1, comma 18, L. n. 199/2025):
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- comparto turismo (inclusi stabilimenti termali).
Non rientrano:
- somme derivanti da accordi aziendali o territoriali;
- istituti indiretti (malattia, maternità, infortunio);
- TFR;
- retribuzione ordinaria (incluse 13ª e 14ª);
- forfait comprensivi di quote ordinarie;
- straordinari (salvo notturno/festivo).
Regime fiscale e dichiarazioni dei redditi per entrambe le suddette misure
Come chiarito dalla prassi:
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva non rilevano per detrazioni collegate al reddito;
- ma sono computati ai fini del trattamento integrativo DL 3/2020.
Il lavoratore:
- non deve presentare apposita istanza;
- può rinunciare per iscritto;
- può regolare eventuali differenze in sede di dichiarazione dei redditi (con possibili recuperi o restituzioni ex post).
Problematiche relative agli accordi sul netto
Le misure in esame confermano, ancora una volta, l’instabilità strutturale degli accordi retributivi sul netto.
Le normative riportate, infatti, hanno lo scopo dichiarato di aumentare il netto percepito, ma:
- L’applicazione è subordinata a requisiti reddituali variabili;
- Il regime può essere modificato in sede di dichiarazione dei redditi;
- Le detassazioni sopra viste si possono intersecare a loro volta con fattori contingenti: ad esempio, le festività coincidenti con domenica o riposo settimanale, le malattie e le assenze, le variazioni retributive nel corso dell’anno.
Ne consegue che:
- il netto mensile non è mai predeterminabile con certezza;
- il costo aziendale può risultare diverso da quanto ipotizzato in sede negoziale;
- eventuali accordi “a netto garantito” espongono a rilevanti rischi economici, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori.
In conclusione, le continue modifiche fiscali, peraltro ispirate a finalità condivisibili (adeguamento salariale e incentivo alla produttività), rendono evidente come la leva fiscale non possa essere considerata elemento stabile nella costruzione di accordi economici individuali o collettivi.
Restando a Vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.