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Conversione in legge del cd. Decreto Lavoro.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 48 del 2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

Come evidente, l’intervento normativo in analisi ha quindi modificato le disposizioni contenute nel cd. “Decreto Lavoro”, già oggetto della nostra circolare del 15 maggio 2023.

Di seguito, pertanto, si fornisce un riepilogo delle più importanti novità introdotte, e delle conferme avute, con la conversione in legge.

Le modifiche sul contratto a termine

Dal 5 maggio 2023, fermo restando l’acausalità prevista per i tempi determinati inferiori ai 12 mesi, la stipula di contratti di durata superiore, nel limite di durata di 24 mesi, risulta possibile nei seguenti casi:

- Laddove previsto dai contratti collettivi, anche di secondo livello (territoriali o aziendali);

- In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30 aprile 2024;

- Per sostituire altri lavoratori assenti.

Inoltre, in sede di conversione il rinnovo viene equiparato alla proroga, ed è pertanto esclusa l’esigenza di causali fino al superamento dei 12 mesi di durata del rapporto.

Per il computo dei 12 mesi, superati i quali si richiede la causale, si devono tenere in considerazione i soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, mentre, a tal fine, i periodi precedenti assumono carattere di neutralità.

Aumento della soglia di esenzione dei Fringe Benefit

Come già chiarito, è innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro, esclusivamente per l’anno 2023, e solo per i lavoratori dipendenti che abbiano figli a carico. Al fine di beneficiare di tale eccezionale limite di esenzione, dovranno essere rispettate due condizioni:

  1. Il datore di lavoro avrà il compito di inviare alle RSU (e, sembrerebbe, anche alle RSA), laddove presenti, una comunicazione preventiva di tipo informativo;
  2. Il lavoratore, dal canto suo, avrà il compito di dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto a tale nuovo limite di esenzione, poiché in possesso dei requisiti necessari. A tal proposito, egli dovrà fornire il codice fiscale dei figli che sono a suo carico.

In assenza dei requisiti, devono essere applicati i normali limiti di esenzione (in linea generale, i 258,23 €).

L’intervento normativo consegna, inoltre, alla stregua dell’anno 2022, la possibilità di identificare quali fringe benefit anche le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (gas, luce e acqua), soggette ai medesimi limiti sopra individuati.

Con l’aumento delle risorse messe a disposizione dalla conversione in legge, parrebbe confermata anche la non imponibilità contributiva.

Smart working/lavoro agile

La legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

È stato prorogato, inoltre, al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia un genitore non lavoratore;

- i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

A tal fine si informa che le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione degli appositi template, oggi aggiornati.

Riduzione del cuneo fiscale

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è confermato l’aumento di 4 punti percentuali riguardante l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Detassazione lavoro notturno e festivo settore turistico-alberghiero-termale

In sede di conversione, è introdotta una speciale disposizione riguardante il settore privato turistico, alberghiero e termale. In particolare, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro, viene prevista una speciale detassazione sulle somme corrisposte per lavoro notturno o festivo per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

La detassazione in oggetto consiste in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Le disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti con reddito, nel 2022, non superiore 40.000 €, che ne facciano apposita richiesta dichiarando il reddito conseguito nell’anno di riferimento.

Su tale disposizione normativa, si specifica sono necessari appositi chiarimenti da parte degli enti coinvolti.


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