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Circolari Inps su Decontribuzione Sud e Assunzione donne lavoratrici

I più recenti interventi normativi hanno disciplinato alcune agevolazioni per abbattere il costo del lavoro che possono essere richieste dai datori di lavoro, tra cui la Decontribuzione Sud e l'agevolazione per l'assunzione di donne lavoratrici.

L'Inps è intervenuta, tramite circolari, per chiarire le modalità di richiesta di queste agevolazioni.

DECONTRIBUZIONE SUD

L'agevolazione è concessa per rapporti di lavoro che si svolgano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (che abbiano sede di lavoro in queste regioni con riferimento all'invio del modello uniemens).

La percentuale di contribuzione datoriale che può essere scontata è pari:

- al 30% fino al 31 dicembre 2025;

- al 20% per gli anni 2026 e 2027;

- al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione non è soggetta a limite economica, ma non coinvolge i premi dovuti all'Inail.

 

ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI

Riguarda le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.

Caratteristiche dei soggetti per i quali è possibile richiede l'agevolazione:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo in esame spetta per: le assunzioni a tempo determinato; le assunzioni a tempo indeterminato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (anche in caso di part-time).

L’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021 (incremento occupazionale), ovvero “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento" (anno precedente-anno successivo).

 

 


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