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Decreto Sostegni

In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo del 2021, cd Decreto Sostegni.

Di seguito si trasmette una sintesi delle novità in materia di lavoro.

 

Divieto di licenziamento

E’ prorogato il periodo in cui vige il divieto di licenziamento per licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati.

Nello specifico, vige il divieto di licenziamento fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione; e dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro che ricorrano a strumenti di integrazione salariale per l’emergenza Covid19 ovvero di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 8 del Decreto Sostegni, con esclusione della cassa integrazione ordinaria che potrà essere utilizzata solo nel periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

 

Cassa integrazione in deroga e Fondi integrazione salariale

Sono concesse ulteriori 28 settimane di Fsba/Fis/cassa integrazione in deroga, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, senza la previsione del contributo addizionale.

La norma sembra escludere la possibilità di sommatoria di eventuali periodi di trattamento di integrazione salariale non fruiti relativi alla L. di Bilancio 2021 (con scadenza 30 giugno 2021), con le nuove settimane concesse dal Decreto Sostegni, si attendono però i necessari chiarimenti.

Il nuovo periodo di integrazione salariale è concesso a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

 

Cassa integrazione ordinaria

Sono concesse ulteriori 13 settimane di Cigo (cassa integrazione ordinaria), da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, senza la previsione del contributo addizionale.

Il nuovo periodo di cassa integrazione è concesso a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

 

Cisoa (agricoltura)

Sono concessi ulteriori 120 giorni di Cisoa (integrazione salariale nel settore agricoltura) da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, in deroga ai normali limiti di fruizione.

 

Contratti a termine

Dal 23 marzo 2021 è previsto che i datori di lavoro possano nuovamente derogare alle causali previste in materia di contratti a termine, fino al 31 dicembre 2021.

Si specifica che a nulla rilevano eventuali rinnovi e proroghe già intervenuti in precedenza. E’ infatti concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare, per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto dei 24 mesi di durata massima, i contratti a termine senza dover ricorrere alle causali.


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