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Equivalenza del CCNL negli appalti pubblici: come deve essere valutata dalla stazione appaltante

L'equivalenza del CCNL negli appalti pubblici rappresenta uno degli aspetti più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Sempre più frequentemente, infatti, gli operatori economici partecipano alle gare indicando un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante (la P.A. e similari), rendendo necessario verificare se le tutele garantite ai lavoratori siano effettivamente equivalenti.

La valutazione non può essere automatica. In alcuni casi opera una presunzione di equivalenza del CCNL, mentre in altri la stazione appaltante è tenuta a svolgere un'istruttoria approfondita, basata anche sulla dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico.

Cos'è l'equivalenza del CCNL negli appalti pubblici

L'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che la stazione appaltante indichi nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Ciò non significa, tuttavia, che l'operatore economico sia obbligato ad applicare esclusivamente quel contratto. La normativa consente infatti di indicare un diverso CCNL, purché esso garantisca tutele economiche e normative equivalenti rispetto a quelle assicurate dal contratto individuato dalla stazione appaltante.

Di conseguenza, la verifica dell'equivalenza costituisce un passaggio essenziale della procedura di gara.

Quando esiste una presunzione di equivalenza del CCNL

Non tutte le situazioni richiedono lo stesso livello di approfondimento.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno evidenziato che, in presenza di determinate condizioni, può operare una presunzione di equivalenza, ad esempio quando:

  • i due CCNL appartengono al medesimo settore produttivo;
  • sono stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In queste ipotesi la verifica della stazione appaltante risulta generalmente più agevole, pur restando necessario accertare che, nel caso concreto, non emergano elementi tali da escludere l'effettiva equivalenza.

La presunzione, infatti, non è assoluta né automatica.

Quando la stazione appaltante deve verificare l'equivalenza del CCNL

La situazione cambia quando il contratto collettivo indicato dall'operatore economico appartiene ad un settore diverso oppure disciplina il rapporto di lavoro con regole significativamente differenti rispetto al CCNL individuato nei documenti di gara.

In questi casi non opera alcuna presunzione di equivalenza.

La stazione appaltante deve quindi procedere ad una valutazione concreta e motivata, verificando se il diverso contratto garantisca realmente un livello di tutela equivalente.

L'analisi deve essere sostanziale e riguardare, tra gli altri, i principali istituti della disciplina lavoristica, quali:

  • trattamento economico;
  • lavoro straordinario;
  • ferie e permessi;
  • malattia;
  • maternità e congedi;
  • preavviso;
  • bilateralità, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, ove previste.

L'esame non può limitarsi ad un confronto della sola retribuzione, ma deve considerare complessivamente il sistema di tutele previsto dai due contratti collettivi.

La dichiarazione di equivalenza dell'operatore economico è fondamentale

Uno degli elementi più importanti ai fini della valutazione è rappresentato dalla dichiarazione di equivalenza del CCNL resa dall'operatore economico per legge.

Tale dichiarazione dovrebbe contenere una motivazione puntuale, illustrando le ragioni per cui il contratto collettivo applicato garantirebbe tutele equivalenti rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Non è sufficiente una dichiarazione generica o meramente assertiva.

Qualora l'operatore economico si limiti ad affermare, mediante una semplice dichiarazione o la selezione di un'apposita casella nei modelli di gara, che il proprio CCNL assicura tutele equivalenti, senza fornire alcuna comparazione degli istituti contrattuali né spiegazioni specifiche, la stazione appaltante potrebbe non disporre degli elementi necessari per svolgere una valutazione consapevole.

In assenza di una motivazione adeguata, l'istruttoria rischia infatti di risultare incompleta.

Come deve motivare la propria decisione la stazione appaltante

Una volta conclusa la verifica, la stazione appaltante deve motivare adeguatamente la propria decisione.

Se ritiene sussistente l'equivalenza, dovrà indicare gli elementi che hanno consentito di raggiungere tale conclusione.

Al contrario, se riscontra differenze sostanziali tra i due contratti collettivi, dovrà evidenziare gli istituti nei quali emergono gli scostamenti più significativi, spiegando perché tali differenze impediscono di riconoscere l'equivalenza delle tutele.

Una motivazione completa assume particolare rilievo anche in caso di eventuale contenzioso amministrativo.

Conclusioni

La valutazione dell'equivalenza del CCNL negli appalti pubblici non può essere affrontata con criteri meramente formali.

Quando ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa può operare una presunzione di equivalenza, pur da vagliarsi. Negli altri casi, invece, la stazione appaltante è chiamata a svolgere un'analisi approfondita, fondata sulla documentazione prodotta dall'operatore economico e, in particolare, sulla dichiarazione di equivalenza adeguatamente motivata.

Solo un'istruttoria accurata e una motivazione puntuale consentono di applicare correttamente l'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e la tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.


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