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Con riferimento al rinnovo del Ccnl per l’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti, le parti sociali in sede di perfezionamento del nuovo contratto collettivo, hanno apportato alcuni cambiamenti e integrazioni rispetto a quanto previsto con l’accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021, oggetto peraltro della nostra circolare del 17/03/2021.
Nello specifico, le ulteriori novità riguardano prioritariamente:
Il periodo di maternità
E’ prevista un’integrazione fino al 100% dell’indennità di maternità prevista dalla legge relativa ai 5 mesi di congedo. Nel caso in cui il congedo superi i 5 mesi deve essere applicato il trattamento più favorevole tra quello previsto dal CCNL e quello stabilito dalla legge o dalla contrattazione aziendale.
Il tempo determinato
Pur precisando che le novità introdotte dalla contrattazione collettiva non costituiscono una modifica dei limiti di durata del contratto stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2015 in caso di successione di contratti a termine, è previsto che, ai fini degli aumenti periodici di anzianità o con riferimento alla mobilità professionale, in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore impiegato a termine o in somministrazione, si devono considerare tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, a condizione che non siano interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi .
Il part-time
E’ previsto che, nel limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, o 4% per i datori di lavoro con più di 100 dipendenti, le aziende devono acconsentire (letteralmente gli accordi indicano un “valutare positivamente” che lascia spazio a diverse interpretazioni che dovranno essere chiarite) alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per quei lavoratori che
La previdenza complementare
E’ prevista la possibilità di iscrizione al fondo Cometa anche per i lavoratori in prova. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5 febbraio 2021 e di età inferiore a 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda, dal 1° giugno 2022 è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
Il Welfare contrattuale
La misura prevista per gli anni passati diventa strutturale, ovvero prevista in misura fissa per gli anni a venire.
Novembre 18, 2024