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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.
Si elencano di seguito le previsioni più importanti e significative per quanto riguarda l’ambito del diritto del lavoro, con particolare attenzione alle nuove agevolazioni previste per l’assunzione di nuovi dipendenti.
E’ previsto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua per le assunzioni a TEMPO INDETERMINATO a tutele crescenti di giovani fino a 30 anni non compiuti (e fino a 35 non compiuti per il solo 2018) che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche in presenza di eventuali periodi di apprendistato pregressi se non proseguiti con un tempo indeterminato e nel caso di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico.
Inoltre l’esonero di cui sopra si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.
Specifica disciplina è prevista per le assunzione di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi o che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
In questo caso è previsto un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, se assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Sono previste poi specifiche disposizioni per quanto riguarda le cooperativa sociali (con condizioni che dovranno essere stabilite da apposito decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Interno), a cui spetta un ulteriore incentivo per assunzioni di donne vittime di violenze in genere.
E’ infine abrogato l’esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale.
Per l’anno 2018 i programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere, secondo obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero con più di 35 anni, a condizione che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per tali soggetti, l’esonero contributivo del 50% è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro annui (art. 1, c. 118 L. 190/2014).
La legge di bilancio 2018 stabilisce che, nell’ambito di crisi aziendale in cui non è previsto il pieno recupero occupazionale, alcuni lavoratori (quelli a rischio esubero) possono ottenere l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione (che permette di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro) in presenza di un piano di ricollocazione in seguito alla procedura di consultazione.
Se nel periodo di utilizzo di questo servizio il lavoratore accetta un’offerta di lavoro congrua (non vige l’obbligo di accettazione per il lavoratore) , lo stesso potrà avere delle personali agevolazioni sull’imposta sul reddito. Il datore di lavoro che lo assume, a sua volta, potrà godere di un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT).
La durata di queste agevolazioni è di:
La Legge in oggetto incrementa di 600 Euro le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del bonus in questione.
Per redditi inferiori a 24.600 € il bonus sarà di 960 €.
Per redditi tra 24.600 e 26.600 € il bonus sarà riproporzionato.
Per redditi superiori a 26.600 € il bonus non spetta.
Dal 01.07.2018 i datori di lavoro e committenti non potranno più corrispondere in contanti le retribuzioni (rimane escluso il rapporto di lavoro domestico e il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni).
Le stesse dovranno essere corrisposte tramite:
La sanzione prevista nel caso di violazione dell’obbligo va da 1000 € a 5000 € (si presume per ogni lavoratore interessato).
Infine la Legge stabilisce che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Viene innalzata a 10.000 € (rispetto ai 7.500 € precedenti) la soglia entro cui le indennità, i premi, i compensi e i rimborsi forfetari erogati a sportivi dilettanti dalle società non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Dott. Marco Tuscano
Novembre 18, 2024